Ev l’opera dell’ingegno avente ad oggetto i ritrovati della tecnica che presentino i caratteri dell’originalità e della novità e che siano suscettibili di avere un’applicazione industriale. Il c.c. individua un’invenzione industriale in ognuno dei seguenti elementi (art. 2585 c.c.): a) nuovi processi di lavorazione, nuove macchine, nuovi sistemi di produzione: se il metodo o il processo di fabbricazione industriale è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto per invenzione (v.) si estende anche al prodotto ottenuto e ad ogni prodotto identico ottenuto con il metodo o con il processo brevettato; b) nuovi prodotti industriali; c) applicazioni tecniche di nuovi principi scientifici, sempre che suscettibili di immediati risultati industriali; in quest’ultimo caso il diritto di esclusiva riguarda non il principio scientifico (di per se´ insuscettibile di privativa industriale), ma solo il risultato industriale ricavatone dall’inventore e da questo indicato nella domanda di brevetto (art. 2585, comma 2o, c.c.). Non costituiscono, invece, invenzioni industriali (art. 12, comma 2o, r.d. 28 giugno 1939, n. 1127, modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338): 1) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; 2) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; 3) le presentazioni di informazioni; 4) i ritrovati privi di novità intrinseca o di industrialità . L’invenzione industriale è tale se, per una persona esperta del ramo tecnicoinvenzione industrialescientifico cui essa si riferisce, la scoperta non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 16 r.d. cit.); pertanto non sono invenzione industriale le invenzioni già rese accessibili al pubblico con la loro descrizione, anche soltanto orale, o con la loro utilizzazione o con altro mezzo (art. 14 r.d. cit. modificato dal d.p.r. n. 338 del 1979). Il requisito dell’industrialità dell’invenzione industriale ricorre quando l’oggetto della stessa può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 17 r.d. cit.). La legge (d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 32) considera invenzione industriale anche le varietà vegetali, che pertanto possono essere oggetto di brevetto per invenzione industriale; la loro protezione è, tuttavia, più limitata di quella delle invenzioni. La scoperta di invenzione industriale attribuisce all’inventore il diritto morale di inventore (v. diritto, invenzione industriale morale di inventore) e, subordinatamente al conseguimento del brevetto per invenzione, anche il diritto patrimoniale di inventore (v. diritto, invenzione industriale patrimoniale di inventore).
brevetto per invenzione industriale: v. brevetto per invenzione.
invenzione industriale come bene immateriale: v. beni, invenzione industriale immateriali.
invenzione industriale del lavoratore: l’art. 2590 c.c. riconosce al prestatore di lavoro il diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto di lavoro. Quanto ai diritti e obblighi delle parti relativi alle invenzioni la materia è regolata da leggi speciali, in conformità al rinvio del comma 2o del citato art. 2590 c.c.. Il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per le invenzioni industriali, applicabile anche nel settore dell’impiego pubblico, agli artt. 23 e 24 distingue tra: a) invenzioni fatte in esecuzione o in adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego in cui l’attività inventiva costituisce oggetto dei medesimi ed è in quanto tale retribuita (c.d. invenzioni di servizio); b) invenzioni compiute nell’esecuzione o adempimento di un contratto o rapporto di lavoro o d’impiego, ove però la retribuzione non è prevista in compenso dell’attività inventiva (c.d. invenzioni aziendali); c) invenzioni fatte indipendentemente dal rapporto (ad es. fuori orario di lavoro e con mezzi propri del lavoratore) e pur tuttavia rientranti nel campo di attività dell’azienda privata o dell’amministrazione pubblica a cui è addetto l’inventore. In tutti e tre i casi appena menzionati, comunque, si presume fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda o l’amministrazione nel cui campo di attività l’invenzione stessa rientra. Parallelamente a questa tripartizione tipologica il r.d. n. 1127 del 1939 prevede altrettanto differenziate conseguenze di ordine patrimoniale, fermo sempre restando il diritto del lavoratore ad essere riconosciuto autore dell’innovazione. Nel caso sub a tutti i diritti derivanti dall’invenzione industriale appartengono al datore di lavoro. Nel caso sub b il datore di lavoro conserva tali diritti, ma il lavoratore ha a sua volta diritto ad un equo premio rapportato all’importanza dell’invenzione industriale. Infine, nell’ultima ipotesi, i diritti patrimoniali spettano al lavoratore; ma il datore di lavoro può esercitare un diritto di prelazione, entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto, per l’uso, esclusivo o non, dell’invenzione industriale, o per l’acquisto del brevetto nonche´ per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero. Tutto ciò verso il corrispettivo di un canone o di un prezzo da determinarsi deducendo una somma corrispondente agli aiuti ricevuti dall’inventore da parte del datore di lavoro.
industrialità della invenzione industriale: v. invenzione industriale.
novità intrinseca dell’invenzione industriale: si identifica con l’originalità del trovato, nel senso che questo deve contenere un apporto creativo alla soluzione di problemi tecnici, inteso come nuovo contributo alla risoluzione di problemi attinenti al rapporto di causalità ; la creatività dell’apporto deve essere valutata in rapporto alle normali capacità di un tecnico medio. Non si richiede, tuttavia, un particolare grado di creatività, ne´ tanto meno di genialità . Basta un progresso delle idee, un miglioramento della tecnica preesistente, una realizzazione idonea a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Naturalmente il giudizio sulla novità intrinseca va effettuato ex ante e non ex post, per cui possiede talvolta il requisito della brevettabilità una soluzione nuova, che considerata a posteriori può essere ritenuta semplice o addirittura banale. Alla stregua di questo criterio si sono identificate diverse figure, come: a) invenzioni di traslazione: sono l’applicazione di un trovato in un nuovo settore, purche´ non facilmente deducibile dall’applicazione precedente e purche´ idonea a risolvere un problema del nuovo settore; b) invenzioni di combinazione, risultanti dal coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, tale per cui il tecnico medio del ramo avrebbe incontrato difficoltà a realizzarlo; c) invenzioni di perfezionamento, che consistono nella risoluzione in forma diversa e più conveniente di problemi tecnici già risolti. Altro sono le convenzioni dipendenti, le quali implicano l’utilizzazione di una prevalente invenzione industriale, e non possono essere attuate senza il consenso del titolare del relativo brevetto (art. 2587, come art. 5 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127). Una invenzione di traslazione o di combinazione o di perfezionamento, in se´ brevettabile per il suo autonomo apporto creativo, può essere qualificata come invenzione dipendente, inattuabile senza il consenso altrui. Ma l’art. 2587, comma 2o, fa salve le leggi speciali; ed una deroga consentita dall’art. 14, comma 4o, r.d. cit. è quella relativa alla nuova utilizzazione di sostanze o combinazione di sostanze già brevettate per una diversa utilizzazione.
pegno di invenzione industriale: v. pegno.
preuso di invenzione industriale: colui che ha fatto uso dell’invenzione industriale entro la propria azienda nei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda per ottenere il brevetto per invenzione (v.) può continuare a farne uso nei limiti del preuso; e se trasferisce l’azienda (v.) trasferisce con essa il diritto di preuso (art. 6 r.d. n. 1127 del 1939).
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