clausola di aqaba: riguarda la navigazione attraverso gli stretti internazionali. Consiste nel divieto di sospensione del diritto di passaggio negli stretti utilizzati dalla navigazione internazionale, i quali colleghino una parte di alto mare con un’altra zona di alto mare o con il mare territoriale di uno Stato straniero. In quest’ultimo caso, il termine Stato straniero deve essere inteso nel senso che non si tratta di uno Stato costiero, bensì di uno Stato le cui coste sono raggiungibili esclusivamente attraverso lo stretto. V. stretti, regime degli aqaba.
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