Enciclopedia giuridica

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leggi contrattate: nel rapporto tra autonomia collettiva e legge intesi quali sistemi normativi il fenomeno della legislazione contrattata si pone quale modello peculiare di interazione tra le fonti, schema in cui la contrattazione collettiva (v.) entra, in senso materiale, nel procedimento di formazione delle leggi. La negoziazione legislativa, che può essere concettualmente inquadrata nel più generale fenomeno della partecipazione democratica all’attività legislativa, risale agli anni ’60, periodo in cui i sindacati si propongono come autonomi portatori di interessi generali della collettività e, quindi, quali interlocutori dello Statoleggisoggetto. Il fenomeno della negoziazione si è poi particolarmente intensificato ed esteso nel corso degli anni ’70 e ’80, dando luogo ad una fase di statualizzazione contrattata che ha per certi versi alterato la linea evolutiva del diritto sindacale; le leggi concordate con i sindacati, le negoziazioni o contrattazioni di testi legislativi tra Governo (o commissioni parlamentari) e sindacati hanno prodotto, infatti risultati quali l’inderogabilità bilaterale del contratto collettivo (v.) (cfr. d.l. 1o febbraio 1977, n. 12, convertito nella l. n. 91 del 1977) e l’attribuzione alla contrattazione di una potestà derogatoria in peius degli standards di tutela pattizia o legale (cfr. art. 5, l. n. 903 del 1977). Questo trasformismo delle fonti, parallelamente ad una crescente centralizzazione della contrattazione collettiva (v.), caratterizza la fase del diritto del lavoro c.d. dell’emergenza (cfr. l. n. 675 del 1977 sulla riconversione industriale (v. riconversioni industriali), l. n. 285 del 1977 e l. n. 479 del 1978 sull’occupazione giovanile, l. n. 845 del 1978 sulla formazione professionale) e raggiunge il suo culmine nella c.d. concertazione sociale, in cui il negoziato politico trilaterale fra Governo e parti sociali diventa momento di legittimazione politica (se non addirittura formale) del provvedimento legislativo, che spesso viene però prodotto al di fuori della tipica prassi parlamentare (uso reiterato del d.l.). La successiva produzione legislativa è infatti lo sbocco tendenziale della negoziazione trilaterale: così è stato, in particolare, per il protocollo d’intesa Governoleggiparti sociali del 22 gennaio 1983 (v. protocolli d’intesa), seguito da un accordo (separato, in quanto non sottoscritto dalla Cgil) del febbraio 1984, sostanzialmente tradotto in una serie di interventi legislativi volti a flessibilizzare vaste aree del diritto del lavoro: così in materia di contratto di lavoro a tempo determinato (v. contratto di lavoro, leggi a tempo determinato), di contratto di lavoro a tempo parziale (v. contratto di lavoro, leggi a tempo parziale ), di contratto di formazione e lavoro (v.) di contratti di solidarietà (v.) di assunzione del lavoratore (v. assunzione, leggi del lavoratore), di assenze in caso di malattia del lavoratore (v.) ecc.. Tra le più recenti e importanti leggi leggi è certo da annoverare la l. n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. sciopero, leggi nei servizi pubblici essenziali).

leggi cornice: v. leggi, leggi regionali.

criteri di interpretazione delle leggi: v. interpretazione della legge.

leggi regionali: v. leggi regionali.


Legge regolatrice      |      Leggi regionali


 
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