Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Formazione professionale

In seguito all’attuazione dell’ordinamento regionale, si è avuto il passaggio alle regioni in virtù degli artt. 117 – 118 Cost. delle funzioni amministrative e legislative in tema di orientamento e formazione professionale. In particolare con la l. n. 845 del 1978 (c.d. legge quadro sulla formazione professionale) sono stati definiti i principi che le regioni a statuto ordinario devono rispettare nel legiferare in materia: le regioni devono predisporre programmi annuali o pluriennali, che prevedano attività formative improntate a criteri di brevità ed essenzialità ; costruite sull’alternanza tra studio ed esperienze lavorative; finalizzate ad una formazione professionale polivalente; gestite direttamente da strutture regionali o indirettamente da istituti associativi; consortili, aziendali regolarmente convenzionati. Il testo della leggeformazione professionalequadro sopracitata deve essere coordinata per qualche aspetto con le norme che sulla medesima materia sono raggruppate nel titolo V della l. n. 25 del 1955 in materia di apprendistato (v.), e nel titolo IV della l. n. 264 del 1949 nonche´ con la l. n. 424 del 1968 che integra entrambe (se ed in quanto non abrogate dalla l. n. 56 del 1987). Ev necessario inoltre menzionare, tra le iniziative più recenti, l’istituzione del Fondo per l’occupazione (art. 25, l. n. 845 del 1978), le cui risorse (come stato specificato dall’art. 2 del d.l. 8 ottobre 1992, n. 398) devono essere destinate prioritariamente al sostegno, rispettivamente: a) di interventi formativi finanziabili dalla Comunità Europea, in particolare dal Fondo sociale europeo; b) di iniziative in forma di programmi, progetti o azioni per la formazione per il lavoro non ripetitivo, dell’istruzione di base e per la formazione sul lavoro (...); c) di interventi per la formazione selettivamente orientata a favorire l’inserimento, ovvero il reinserimento di particolari categorie di lavoratori, ivi comprese le fasce deboli. Il d.l. sopracitato inoltre stabilisce, al fine di rendere effettiva la programmazione e l’esecuzione delle azioni, che in caso di inerzia della regione provvedano enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell’affidabilità su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 3, comma 3o, d.l. n. 398 del 1992). .

formazione professionale nel diritto comunitario: la Comunità europea è da tempo impegnata in questo settore, soprattutto per quel che concerne la mobilità degli studenti e degli insegnanti su tutto il territorio europeo. Gli obiettivi di questa politica, enunciati dal Trattato di Maastricht (art. 127), mirano soprattutto a migliorare la formazione professionale inizialee la formazione professionale permanente, per facilitare l’inserimento ed il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, ed a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Altre finalità perseguite in tale settore consistono nella facilitazione dell’accesso alla formazione professionale e nel favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, nello stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale ed imprese e nello sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienza sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.


Formazione e lavoro      |      Formazioni sociali


 
.