Enciclopedia giuridica

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Ricerca scientifica

Ev l’attività diretta ad incrementare la cultura, le scienze e l’innovazione. La Costituzione italiana tutela la libertà della scienza (art. 33) (v. scienza, libertà della ricerca scientifica) ed attribuisce allo Stato il compito di promuovere, direttamente o indirettamente, lo sviluppo della ricerca scientifica, in quanto attività oggettivamente rilevante. Nell’ordinamento italiano, la ricerca scientifica è , quindi, fine pubblico da perseguire attraverso organizzazioni pubbliche, universitarie (v. università , ricerca scientifica statale e non statale) ed extrauniversitarie (v. enti di ricerca). L’attività di ricerca scientifica può essere, inoltre, svolta da strutture private, salvo riserve a favore dello Stato in relazione a specifiche caratteristiche dell’attività. (Diamanti).

finanziamenti alla ricerca scientifica: in base a parametri legislativi ben definiti (l. 17 febbraio 1982, n. 46), ai fini dello stanziamento dei ricerca scientifica ricerca scientifica, si distinguono ricerca di base, ricerca applicata e innovazione tecnologica. La ricerca di base consiste in un lavoro sperimentale o teorico finalizzato a promuovere l’avanzamento delle conoscenze, sia nella forma della ricerca libera che nella forma di ricerca orientata, con una previa definizione degli obiettivi dell’attività scientifica, ma che non persegua determinati usi o applicazioni nell’acquisizione dei nuovi fenomeni. La ricerca applicata, volta invece a scopi pratici, deve di norma concludersi con la fase del prototipo pilota sperimentale. Infine, l’innovazione tecnologica indica un’attività sistematica che, da conoscenze già acquisite, tende a produrre nuovi prodotti o a migliorare i prodotti esistenti. (Diamanti).

libertà di ricerca scientifica: la ricerca scientifica ricerca scientifica è riconosciuta dalla Costituzione all’art. 33 che, al comma 1o, proclama la libertà di scienza. Fondamentale è , inoltre, la previsione dell’art. 9 Cost., che pone come compito della Repubblica la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Si viene infatti a realizzare una interconnessione tra politica e scienza, in quanto l’intervento promozionale nel settore della ricerca scientifica appare essenziale affinche´ possa realizzarsi appieno la ricerca scientifica ricerca scientifica. Gli interventi pubblici possono essere considerati legittimi, in quanto si astengano da qualsiasi ingerenza ideologica e metodologica tale da comprimere la ricerca scientifica ricerca scientifica e rispettino il divieto di scienze ufficiali di Stato. Si deve ritenere, inoltre, che i valori della scienza e della tecnica siano subordinati al valore primario della persona umana (art. 2 Cost.) e che gli interventi promozionali debbano tendere, nel rispetto dell’eguaglianza formale (art. 3, 1o comma, Cost.), a realizzare obiettivi di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2o). Funzioni specifiche in ordine alla promozione della ricerca scientifica sono attribuite al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnica, che ha principalmente compiti di indirizzo e coordinamento, e, sotto altro profilo, al Consiglio nazionale delle ricerche e alle Università, che, finalmente, possono darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, in quanto, con la riforma del 1989, è stata data attuazione all’art. 33, ult.comma, Cost..

organizzazione amministrativa della ricerca scientifica: il coordinamento e la promozione della ricerca scientifica, sempre nell’ambito dei principi di autonomia stabiliti nell’art. 33 della Costituzione, sono attribuiti al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dalla l. 9 maggio 1989, n. 168. Questa stessa legge ha istituito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, organo di alta consulenza del Ministero dell’università e del Consiglio dei ministri, nel quale è rappresentata la comunità scientifica con il compito di concorrere alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica. (Diamanti).


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