L’art. 53 l. 16 febbraio 1913, n. 89, dispone che gli originali degli atti notarili devono essere scritti senza abbreviature. L’art. 68 della predetta legge richiama la stessa norma per le copie, gli estratti ed i certificati. Tali norme vanno coordinate con l’art. 13 della l. 4 gennaio 1968 n. 15, ai sensi del quale sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
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