libri sociali della società a responsabilità limitata: i libri che una s.r.l. (v.) è obbligata a tenere sono (art. 2490 c.c.): 1) i libri prescritti in generale per le imprese (dell’art. 2214 c.c.; 2) il libro dei soci, nel quale sono indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonche´ le variazioni nelle persone dei soci; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea (v.) in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (v.); 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (v.) se questo esiste. I libri di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono tenuti dagli amministratori (v.), il libro di cui al numero 5 è tenuto dai sindaci (v.). I soci possono esaminare e ottenere estratti dai libri di cui sopra ai numeri 2 e 3.
libri sociali della società per azioni: i libri che una s.p.a. è obbligata a tenere sono (art. 2421 c.c.): 1) i libri prescritti in generale per le imprese (v.) dall’art. 2414 c.c.); 2) il libro dei soci, nel quale sono indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 3) il libro delle obbligazioni, nel quale sono indicati l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (v. assemblea), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (v.); 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (v.); 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (v.), se questo esiste; 8) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (v.) se sono state emesse obbligazioni. I libri di cui ai nn. 2 e 5 sono tenuti dagli amministratori; il libro di cui al numero 6 dal collegio sindacale; il libro di cui al numero 7 dal comitato esecutivo e il libro di cui al numero 8 dal rappresentante comune degli obbligazionisti (v. rappresentante comune, libri sociali degli obbligazionisti). I soci possono esaminare ed ottenere estratti del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. (art. 2422, comma 1o, c.c.). Il rappresentante comune degli obbligazionisti può esaminare ed estrarre copia dei libri indicati ai nn. 3 e 4; i singoli obbligazionisti, invece, possono esaminare solo il libro indicato al n. 8.
ispezioni degli azionisti sui libri sociali: v. diritto, libri sociali di informazione; libri sociali della s.p.a..
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