assemblea degli obbligazionisti: v. assemblea, obbligazionisti degli obbligazionisti.
diritti dei singoli obbligazionisti: gli obbligazionisti, oltre al diritto di credito verso la società menzionato sul titolo, oltre agli altri eventuali diritti di partecipazione a premi o utili, sono titolari del diritto di partecipazione e voto nell’assemblea degli obbligazionisti (v. assemblea, obbligazionisti degli obbligazionisti), nonche´ del diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (v. libri sociali, obbligazionisti della s.p.a.). Tutti gli altri diritti attribuiti dalla legge agli obbligazionisti, spettano a questi cumulativamente, e sono esercitati dal rappresentante comune degli obbligazionisti (v. rappresentante comune, obbligazionisti degli obbligazionisti). Al singolo obbligazionista non è impedito di agire individualmente nei confronti della società a tutela dei propri diritti; gli sono, tuttavia, consentite solo quelle azioni individuali compatibili con le deliberazioni assunte dall’assemblea degli obbligazionisti (art. 2418 c.c.).
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