Enciclopedia giuridica

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Colture



colture artificiali: sono le tecniche che riproducono artificialmente all’interno di stabilimenti le condizioni che permettono ai vegetali di svilupparsi e di dare dei frutti: la pianta affonda le proprie radici in soluzioni chimiche nutritizie; la temperatura, l’umidità e la luce sono regolate artificialmente. In tal modo, i prodotti vengono tenuti al riparo dalle incontrollabili vicende dell’ambiente esterno, e ciò conferisce sicurezza ed accelerazione al ciclo produttivo. Dottrina e giurisprudenza si chiedono se simili attività possano qualificarsi come agricole oppure come industriali. La mancanza del rischio connesso alla produzione sul fondo e la possibilità consentita dall’ambiente artificiale di ottenere una produzione superiore a quella naturale, inducono a ritenere che le colture colture siano attività industriali (art. 2195 n. 1 c.c.) e che, pertanto, non trovi applicazione ad esse lo speciale trattamento giuridico riservato all’imprenditore agricolo.


Coltivatore diretto      |      Comandante


 
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