Espressione latina che significa quanto è domandato. Il petitum costituisce l’oggetto della domanda rivolta dalla parte al giudice. Nella dottrina processualpetitumcivilistica si distingue tra petitum immediato che consiste nel provvedimento domandato al giudice, e petitum mediato che consiste nel bene della vita richiesto al convenuto. Il petitum viene ricondotto nel n. 3 dell’art. 163 c.p.c., ossia nella cosa oggetto della domanda.
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