Enciclopedia giuridica

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Petizione



petizione alle Camere: è un istituto previsto e disciplinato all’art. 50 Cost., mediante il quale tutti i cittadini si possono rivolgere direttamente alle Camere per chiedere l’assunzione di provvedimenti legislativi o per esporre comuni necessità ; intendendo, per quest’ultima ipotesi, che il contenuto della petizione deve rispecchiare istanze diffuse nel corpo sociale e comuni ad una pluralità di individui. La petizione è giuridicamente collocata fra le forme di partecipazione al processo di decisione politica esterne allo Statopetizioneapparato, e quindi deve essere configurata come un diritto politico, piuttosto che un diritto civile dei cittadini; in quanto non vi è obbligo da parte delle Camere a deliberare sulla questione posta.

petizione di eredità: all’erede (v.) spetta, contro il possessore di tutti o di parte dei beni ereditari che possegga a titolo di erede o senza alcun titolo, una specifica azione: la petizione petizione (art. 533, comma 1o, c.c.). Con essa l’erede chiede il riconoscimento della sua qualità di erede e, quindi, la consegna dei beni ereditari; compete all’erede e, dunque, al chiamato che abbia accettato, ma la proposizione stessa dell’azione comporta accettazione tacita dell’eredità (v. accettazione, petizione dell’eredità ). Ev rivolta nei confronti di chi sia entrato in possesso dei beni ereditari, o di parte di essi, in epoca successiva all’apertura della successione ed a causa di questa. Differisce dall’azione di rivendicazione perche´ non si basa sulla prova del diritto di proprietà , ma su quella della qualità di erede; come l’azione di rivendica, è imprescrittibile (v. imprescrittibilità ), salvi, naturalmente, gli effetti dell’altrui usucapione (v.) rispetto ai singoli beni (art. 533, comma 2o, c.c.). Quando l’azione è rivolta nei confronti di chi possiede a titolo di erede, colui che la esercita deve anzitutto contestare il titolo altrui, e la petizione si presenta come domanda consequenziale ad un’altra preliminare domanda: così chi agisce in petizione petizione nei confronti dell’indegno a succedere (v. indegnità di succedere) deve anzitutto chiedere, allegando le relative prove, che l’indegno sia escluso dalla successione a norma dell’art. 463 c.c.: deve quindi domandare, sulla prova della propria qualità di erede, la condanna del convenuto alla consegna dell’eredità . Ma la preliminare domanda può essere soggetta a prescrizione (v.), come nel caso in cui il possessore attuale dei beni ereditari basi il proprio possesso su un testamento annullabile (v. testamento, petizione annullabile) per violenza o errore o dolo: in tal caso è preliminare alla petizione petizione la domanda di annullamento del testamento, che è soggetta a prescrizione quinquennale (art. 624, comma 3o, c.c.), e la petizione petizione, quantunque azione in se´ imprescrittibile, non potrà essere esercitata ove siano trascorsi cinque anni dalla scoperta del vizio del consenso del testatore. L’azione può essere esercitata anche nei confronti di chi possiede senza titolo alcuno, come nel caso, cui fa riferimento l’art. 535, commi 2o, e 3o, c.c., del possessore che riteneva, per errore non dipendente da colpa grave, di essere erede. Anche in questo caso l’azione è petizione perche´ si basa sulla qualità di erede dell’attore. Diverso è il caso in cui l’azione venga rivolta dall’erede nei confronti di chi adduce, a giustificazione del proprio possesso, uno specifico titolo, diverso dalla qualità di erede, assumendo che il bene non è mai stato proprietà del de cuius o che ha cessato di esserlo in vita di costui: qui l’altrui possesso è anteriore all’apertura della successione e l’erede non fa valere il proprio titolo ereditario, bensì il diritto di proprietà di quel determinato bene, pervenutogli per successione; l’azione è azione di rivendicazione (v. azione, petizione di rivendicazione), non petizione petizione. Se, nel frattempo, il possessore dei beni ereditari aveva alienato ad un terzo, l’erede può agire anche nei suoi confronti (art. 534, comma 1o, c.c.). Sono però fatti salvi i diritti di chi abbia acquistato in buona fede dall’erede apparente, sia questi possessore o non possessore dei beni ereditari: Tizio, ad esempio, ha acquistato da Caio nella erronea convinzione che questi fosse erede legittimo di persona morta senza testamento; ma Sempronio, erede testamentario, insorge contro Tizio chiedendo la restituzione del bene alienatogli da Caio. L’art. 534, comma 2o, c.c., risolve il conflitto a favore di chi ha acquistato dall’erede apparente, ma a condizione che l’acquisto sia stato a titolo oneroso e che l’acquirente, in deroga qui al principio secondo il quale la buona fede si presume (art. 1147, comma 3o, c.c.) ed in conformità con la norma sul pagamento al creditore apparente (v. creditore, petizione apparente) (art. 1189, comma 1o, c.c.), provi la propria buona fede al momento dell’acquisto. La prova verterà sulle circostanze obiettive che, nel nostro esempio, hanno indotto Tizio a confidare nella qualità di erede di Caio, come il fatto che fosse ancora ignota, alla data dell’acquisto, l’esistenza del testamento a favore di Sempronio. Se poi si tratta di un bene immobile o di un bene mobile iscritto nei pubblici registri, l’acquisto del terzo di buona fede è salvo solo se trascritto (v. trascrizione) prima della trascrizione dell’acquisto dell’erede o del legatario vero o prima della trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente (art. 534, comma 3o, c.c.). Opera in materia il principio della cosiddetta trascrizione sanante: se la trascrizione della domanda dell’erede vero è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto dell’erede apparente, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, abbiano a qualunque titolo acquistato diritti dall’erede apparente (art. 2652 n. 7 c.c.). Perciò , il decorso del quinquennio vale a salvaguardare anche gli acquisti a titolo gratuito. Il possessore di buona fede dei beni ereditari, ossia colui che ne acquistato il possesso ritenendosi erede per errore non dipendente da colpa grave, il quale abbia pure in buona fede alienato un bene dell’eredità (qui mala fides superveniens nocet), non è obbligato a corrispondere all’erede vero il valore del bene, ma solo il prezzo ricevuto (art. 535, comma 2o, c.c.). Per quanto riguarda, invece, la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti (art. 535, comma 1o, c.c.), valgono gli artt. 1148 – 52 c.c. (v. possesso, effetti del petizione), ed a questi effetti è irrilevante la mala fede sopravvenuta.

petizione nel diritto internazionale: mezzo attraverso il quale sia Stati che individui possono instaurare un procedimento innanzi ad un organo internazionale. In tale procedimento l’individuo tende ad assumere una posizione giuridica rilevante in contrapposizione ad un altro soggetto (normalmente di diritto internazionale). Tuttavia la petizione implica un semplice obbligo di esame da parte dell’autorità investita, non comportando l’obbligo per quest’ultima di costatare l’esistenza di un conflitto di interessi. Pertanto, ha valore di semplice fatto, non potendo essere considerata come un atto giuridico internazionale, vista la totale autonomia dell’organo cui è indirizzata. Condizioni preclusive sono: l’anonimità , il previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la litispendenza internazionale, la manifesta infondatezza, l’incompatibilità con norme internazionali sostanziali con le quali la petizione si presenta collegata. Il diritto di petizione è riconosciuto, da numerose convenzioni internazionali, oltre che agli Stati anche agli individui, i quali, tuttavia, non per questo assumono rilevanza giuridica internazionale.


Petitum      |      Piani


 
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