Enciclopedia giuridica

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Rinvio a giudizio

Pronuncia con la quale si può concludere l’udienza preliminare (v. udienza, rinvio a giudizio preliminare). La richiesta proviene dal p.m. (art. 405 c.p.p.). Il giudice dell’udienza preliminare dispone con decreto (art. 429 c.p.p.) che nei confronti dell’imputato debba essere celebrato il giudizio dibattimentale, non sussistendo gli estremi del proscioglimento dell’imputato. Nel giudizio avanti al pretore, mancando l’udienza preliminare, è lo stesso p.m. (v.) a disporre il rinvio a giudizio, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.). (M. Coliva).


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