reati contro l’amministrazione della giustizia: la categoria dei reati che vanno sotto il nome di delitti contro l’amministrazione della giustizia figurava nel codice nel titolo III del libro II. Il termine di cui sopra, in senso tecnico ha il medesimo significato di giurisdizione ed indica il potere dello Stato che ha per oggetto l’accertamento e l’attuazione del diritto. Ma il codice va anche più in là , perche´ comprende nella categoria alcuni fatti nei quali ravvisa la sostituzione dell’attività individuale a quella degli organi della giustizia. L’espressione amministrazione della giustizia è quindi intesa dal legislatore penale in senso lato, comprendendo tutti i comportamenti che hanno una qualsiasi attinenza con lo scopo ultimo della giustizia, fatta eccezione di quelli che per il loro carattere generico sono già contemplati fra i reati contro la P.A.. In relazione a questo ampio contenuto della classe il codice distingue tre gruppi, ai quali corrispondono tre distinti capi: I. delitti contro l’attività giudiziaria; II. delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziaria; III. tutela arbitraria delle private ragioni. Nel I gruppo, che è il più importante, viene tutelato il normale ed efficace funzionamento dell’amministrazione della giustizia, funzionamento che implica varie esigenze, ed in particolare: a) che l’Autorità giudiziaria si metta in condizioni di promuovere l’azione penale, mediante la notizia dei reati da parte di chi ha il dovere di fornirla; b) che coloro i quali hanno particolari doveri verso l’amministrazione della giustizia li osservino con lealtà e tempestivamente; c) che la macchina della giustizia non sia fatta funzionare inutilmente; d) che tutti si astengano dal compiere atti che possono intralciare l’attività giudiziaria; e) che questa attività non sia ostacolata mediante aiuti prestati a chi è sospettato di avere commesso reati; f) che le persone chiamate a collaborare con gli organi della giustizia esercitino il loro ministero correttamente. In relazione alle predette esigenze si delineano i seguenti reati o gruppi di delitti: 1) violazione degli obblighi concernenti la notizia di reati (artt. 367 – 370); 2) rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366); 3) simulazione di reato di calunnia ed autocalunnia (artt. 367 – 370); 4) falsa testimonianza ed altre falsità giudiziarie (artt. 371 – 377); 5) favoreggiamento; 6) prevaricazione (artt. 380 – 382). Con il II gruppo di figure criminose viene tutelato l’interesse pubblico a che non sia frustrata l’efficacia dei provvedimenti giudiziari e che questi abbiano piena esecuzione. Tale interesse è offeso allorche´ i privati si sottraggono allo stato legittimo di arresto o di detenzione, agli effetti penali delle condanne o all’esecuzione di misure di sicurezza e, infine, agli obblighi civili derivanti dai provvedimenti del giudice. Di qui le varie figure criminose di evasione (artt. 385 – 387), di inosservanza di pene accessorie e di procurata inosservanza di pene e di misure di sicurezza (artt. 388 – 391), i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice o di sanzioni pecuniarie (artt. 388 – 388 ter) e quello di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose (art. 388 bis). Il III gruppo, infine, comprende le figure criminose che, nel pensiero del legislatore, implicano la violazione del divieto dell’autogiustizia, ledendo in tal modo l’interesse dell’Autorità giudiziaria all’esercizio esclusivo dei suoi poteri. Si tratta dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 – 393) e del duello (delitti cavallereschi: artt. 394 – 401).
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