Istituto giuridico che nell’ambito delle N.U. ha sostituito il sistema dei mandati della Società delle Nazioni nella gestione di territori privi di autogoverno, precedentemente sottoposti al regime dei mandati oppure ex colonie di Stati sconfitti durante la II Guerra Mondiale o territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari, al fine di creare le condizioni per la completa indipendenza del territorio oggetto dell’istituto (artt. 75 – 85 Carta Onu). Organi preposti alla realizzazione dell’istituto nell’ambito delle N.U. sono l’Assemblea generale che gestisce il regime con la collaborazione degli Stati cui vengono affidati i territori in amministrazione (salvo per le zone strategiche, nel qual caso all’Assemblea generale si sostituisce il Consiglio di sicurezza (v. Organizzazione delle N.U., Consiglio di sicurezza delle amministrazione fiduciaria) ed il Consiglio di amministrazione fiduciaria (Caf), organo sussidiario dell’Assemblea che la coadiuva. Si può distinguere la fattispecie dei mandati della Società delle nazioni ed i mandati individuali delle N.U., in cui l’amministrazione del territorio è conferita ad uno Stato che ivi esercita la sua sovranità dall’ipotesi in cui è l’organizzazione internazionale ad amministrare essa stessa un territorio (c.d. governo internazionale). Nel primo, caso, lo Stato amministratore del territorio è tenuto a promuovere lo sviluppo economico, sociale e politico, al fine di consentire la realizzazione dell’autogoverno e, quindi, dell’ottenimento della piena indipendenza del territorio. Il sistema delle amministrazioni fiduciarie ha perso oggi importanza in quanto il fenomeno della decolonizzazione ha praticamente reso obsoleto l’istituto: attualmente, soltanto alcune piccole isole del Pacifico (isole Marianne, Caroline e Marshall) sono ancora sottoposte ad amministrazione fiduciaria. V. anche Organizzazione delle N.U..
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