organizzazione della amministrazione finanziaria: branca della pubblica amministrazione ai cui organi è demandato l’esercizio dei poteri di accertamento e riscossione dei tributi. Ev articolata in una struttura centrale, costituita dal Ministero delle finanze, e in strutture periferiche operanti tanto a livello regionale che locale. Il Ministero delle finanze, presieduto dall’omonimo Ministro, si articola al vertice in un consiglio di amministrazione, con compiti di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro nonche´ di coordinamento complessivo dell’attività del ministero, e in un ufficio del segretario generale alle dirette dipendenze del Ministro con il quale collabora al coordinamento degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione finanziaria. A livello centralizzato il Ministero delle finanze è organizzato in tre dipartimenti: il dipartimento delle entrate, il dipartimento dogane e imposte indirette e il dipartimento del territorio, presso ciascuno dei quali è istituito un comitato di gestione con funzione di indirizzo e coordinamento degli uffici periferici, cui si affianca la direzione generale degli affari generali e del personale. Altri organi centrali dell’amministrazione finanziaria sono il Secit (Servizio centrale degli ispettori tributari), con specifici compiti di direzione e coordinamento dell’attività di accertamento svolta dagli uffici, e il Servizio centrale della riscossione, quest’ultimo operante sul territorio attraverso uffici periferici affidati in concessione ad agenti della riscossione. Quanto all’organizzazione periferica del Ministero delle finanze, questa si articola in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette. Alle direzioni regionali, con compiti analoghi a quelli in precedenza attribuiti alle intendenze di finanza e agli ispettorati compartimentali, si affiancano i comitati tributari regionali con funzioni consultive e di coordinamento. Le singole direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell’amministrazione finanziaria in sede regionale e coordinano l’attività degli uffici periferici con i servizi operativi della Guardia di finanza; da esse dipendono: i centri di servizio delle imposte dirette e indirette e gli uffici delle entrate cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento nonche´ di riscossione dei tributi dovuti sulla base degli avvisi di accertamento emanati. Funzioni operative sono altresì riconosciute agli uffici del territorio cui sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali e alle conservatorie dei registri immobiliari.
poteri della amministrazione finanziaria: poteri, pur sempre caratterizzati da specifici vincoli normativi quanto ai presupposti e alle modalità di esercizio, che l’ordinamento e, in particolare, le singole leggi d’imposta riconoscono agli organi dell’amministrazione finanziaria essenzialmente allo scopo dell’accertamento e tempestiva riscossione dei tributi, nonche´ al fine di verificare l’osservanza e l’adempimento degli obblighi formali e strumentali connessi, di regola, allo svolgimento del rapporto giuridico d’imposta. I poteri di natura istruttoria attribuiti all’amministrazione finanziaria per il controllo circa l’esatto adempimento degli obblighi e obbligazioni tributarie facenti capo ai singoli si diversificano in relazione alla tipologia di tributo considerato. In specie, gli uffici finanziari possono procedere alla richiesta di dati e informazioni, come pure inoltrare inviti all’esibizione di documenti e scritture tanto nei confronti del contribuente quanto dei terzi con i quali costui intrattenga rapporti; inoltre, ricorrendone le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge, gli uffici possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche in luoghi o locali nei quali è dato ritenere reperibili materiali e notizie rilevanti ai fini di un’esatta ricostruzione dell’an e/o del quantum dell’obbligazione tributaria: con conseguente utilizzazione del materiale istruttorio raccolto ai fini dell’emanazione di avvisi di accertamento, d’ufficio o in rettifica, del tributo o del maggior tributo dovuto, e/o d’irrogazione di sanzioni. Per quanto attiene al versante della tempestiva percezione dei tributi, vengono in rilievo i poteri attribuiti ai competenti uffici finanziari in sede di esecuzione coattiva della pretesa impositiva: talche´ , le attività di pignoramento dei beni, loro vendita all’incanto e successiva distribuzione del ricavato, con soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’Erario, si caratterizzano per l’essere esperite dal concessionario della riscossione in stretta collaborazione con l’Intendenza di finanza, cui sono riconosciuti poteri di rateizzazione e sospensione della procedura esecutiva: marginale rimanendo l’intervento dell’autorità giurisdizionale.
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