Il reato di calunnia consiste nell’incolpare taluno di un reato, sapendolo innocente, mediante la predisposizione maliziosa di quanto occorre affinche´ costui possa essere incriminato per un certo reato, se a seguito di siffatto operato sia fatta denuncia all’autorità giudiziaria. Il reato in questione si realizza non solo mediante una denuncia, ma si configura anche nel caso in cui le accuse siano espresse in forma subdola o indiretta. La calunnia è un reato di pericolo e dunque non è necessario che l’autorità giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale contro il calunniato al fine di accertare la consistenza o meno delle accuse a lui rivolte. Il reato si realizza ed esaurisce con la comunicazione all’autorità giudiziaria della falsa incolpazione idonea a determinare l’inizio del procedimento penale suddetto. La norma del c.p. che prevede e disciplina la calunnia, comprende una duplice forma di incolpazione; quella formale o diretta, consistente nella esplicita designazione del denunciato, e quella reale o indiretta consistente nella simulazione, a carico di taluno non precisamente indicato, ma identificabile, delle tracce di un determinato reato; essa può tuttavia assumere una forma intermedia, come nell’ipotesi in cui si indichino particolari circostanze che inducono alla determinazione dell’autore dell’inesistente reato.
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