Enciclopedia giuridica

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Favoreggiamento

Il c.p. agli artt. 378 e 379 prevede due distinte fattispecie di favoreggiamento rispettivamente con il nome di favoreggiamento personale e reale. Entrambe queste norme hanno in comune la struttura portante della condotta di favoreggiamento, consistente nel prestare aiuto a chi è sospettato della commissione di un precedente reato. Requisiti propri delle due fattispecie del delitto in esame sono dunque la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione del soggetto agente al reato precedentemente commesso. Rispetto al primo requisito è affermazione costante in dottrina la sufficienza della conformità del fatto precedente ad una astratta figura criminosa, accompagnata dalla assenza di cause di giustificazione: in pratica, non si ritiene necessaria la concreta punibilità dell’autore del fatto. Viceversa, con l’espressione fuori dei casi di concorso nel reato si intende richiedere la mancanza di qualunque forma di partecipazione del favoreggiatore nel reato precedentemente commesso: in base a ciò sarà considerato compartecipe e non favoreggiatore chi abbia fornito un qualsiasi contributo, morale o materiale, ad un fatto collettivo. Per quanto concerne in particolare il favoreggiamento personale previsto dall’art. 378, si può affermare che l’oggetto di tutela consiste nell’interesse a che all’attività di accertamento e repressione dei reati non siano frapposti ostacoli o intralci. Per meglio definire l’area di tutela della norma rispetto a quella della falsa testimonianza si è precisato che, mentre quest’ultima è finalizzata a tutelare la giusta definizione del giudizio principale, il favoreggiamento mira a preservare le investigazioni o le attività della polizia giudiziaria anche in un ambito diverso rispetto al processo penale: questa precisazione risulta utile in considerazione della possibile apparente sovrapposizione dell’ambito di operatività delle due fattispecie (si pensi alle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, peraltro ormai pacificamente considerate come integranti l’ipotesi di favoreggiamento). La norma in esame è un tipico reato a forma libera, potendo l’aiuto essere prestato con le modalità più diverse. La condotta è diretta a realizzare interessi altrui e da ciò si ricava la non perseguibilità penale del c.d. autofavoreggiamento. In ogni caso è necessario che l’attività del favoreggiatore risulti idonea a intralciare il corso della giustizia e in particolare a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il delitto di favoreggiamento personale è considerato un reato di pericolo per la perfezione del quale è quindi sufficiente il solo comportamento idoneo a raggiungere lo scopo. Il dolo è generico e il tentativo configurabile ove la condotta ausiliatrice sia posta in essere tramite atti idonei ma l’aiuto, per motivi indipendenti dalla condotta dell’agente, non sia portato a termine. Di notevole problematicità negli ultimi tempi è risultata la individuazione di una esatta linea di demarcazione tra condotta favoreggiatrice e corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell’avvocato difensore. Al di là dei casi in cui quest’ultimo compia atti di ausilio non nella sua veste ma nella medesima posizione di ogni altro favoreggiatore (es. distruzione materiale di elementi di prova) la vera difficoltà consiste nello sciogliere i dubbi che si presentano di fronte a forme di assistenza aventi ad oggetto prestazioni di natura tipicamente intellettuale: a questo proposito bisogna distinguere a seconda che l’attività difensiva del legale si limiti a un consiglio o fornisca una vera e propria informazione su atti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria che dovrebbero rimanere segreti al cliente. Ev evidente che solo in quest’ultima ipotesi l’attività del legale integrerà gli estremi del favoreggiamento. Per quanto riguarda il favoreggiamento reale c’è subito da notare la presenza di un’oggettività giuridica diversa rispetto al favoreggiamento personale e consistente nella volontà di impedire che possano acquistare carattere di definitività i vantaggi economici acquisiti con attività criminose. La condotta di reato di cui all’art. 379 c.p. consiste nell’aiutare qualcuno ad assicurare il prodotto il profitto o il prezzo di un reato, dove il verbo assicurare sta per rendere definitivo o certo il vantaggio che il reo ha conseguito. Di notevole interesse è il criterio di differenziazione con il reato di ricettazione che viene solitamente individuato in rapporto alle diverse finalità perseguite: infatti, mentre nella ricettazione è evidente lo scopo di lucro perseguito dal soggetto agente, al contrario nel favoreggiamento reale la prestazione dell’aiuto è disinteressata e altruistica.


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