Privazione temporanea della libertà personale, compresa tra un minimo di 5 giorni ed un massimo di 3 mesi (art. 25 c.p.). Ev la pena che viene inflitta per il reato contravvenzionale. Si distingue dalla reclusione perche´ quest’ultima viene inflitta per un delitto. Si tratta di una distinzione soltanto formale. In relazione all’uso della diversa nomenclatura è facile capire se si tratta di contravvenzione o delitto. Con questo termine si fa riferimento altresì allo stato di persona fermata, ovvero temporaneamente privata della libertà personale.
arresto illegale: è il delitto previsto dall’art. 606 e viene commesso dal pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni.
arresto in flagranza: con questa espressione si fa riferimento all’atto regolato dagli artt. 385 – 391 c.p.p., con il quale una persona viene privata della libertà personale, poiche´ colta nell’atto di commettere un reato, o sorpresa con cose e tracce con le quali appaia avere commesso poco prima un reato. Differisce dal fermo, arresto di indiziato di delitto (v.).
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