bollettino ministeriale: è il periodico, pubblicato a cura di ciascuna amministrazione centrale, la cui funzione è quella di rendere noti sia gli atti normativi concernenti l’attività dell’amministrazione, sia i provvedimenti amministrativi relativi al personale dipendente. Il bollettino bollettino si caratterizza per l’ambito di divulgazione limitato all’istituzione di cui esso promana e per la finalità di comunicare esclusivamente ai dipendenti del ministero gli atti normativi e amministrativi che (direttamente o indirettamente) li riguardano o che ad essi interessano o che ineriscono a loro compiti istituzionali. Normalmente, si presenta diviso in due parti. Nella prima, vengono di solito pubblicate le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività dell’amministrazione (fermo restando che la pubblicazione è una semplice riproduzione e non ha alcun effetto sul regime di validità e di efficacia delle norme riprodotte). La seconda parte pubblica gli atti relativi al personale, con l’effetto di determinare la conoscenza legale degli atti medesimi da parte degli interessati. Tale effetto è subordinato, peraltro, all’effettiva ricezione del bollettino da parte dell’ufficio di appartenenza degli interessati; esso, pertanto, si produce unicamente nei confronti del personale in servizio e non, invece, nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio, riguardo ai quali è sempre necessaria la notificazione diretta del provvedimento.
bollettino regionale: il bollettino bollettino è il periodico ufficiale, pubblicato a cura di ciascuna regione, in cui vengono inserite le leggi ed i regolamenti regionali e provinciali di Trento e Bolzano, con la peculiarità , per gli atti di queste ultime, della pubblicazione bilingue. Per esplicita previsione normativa, contenuta negli artt. 11 e 12 della l. 10 febbraio 1953 n. 62, l’inserzione nel bollettino costituisce la forma di pubblicazione necessaria degli atti normativi delle regioni e delle due province autonome. Dalla data di pubblicazione inizia a decorrere, infatti, il termine normale di vacatio legis per la loro entrata in vigore. Sul bollettino bollettino vengono pubblicate, molto spesso, anche le leggi statali che riguardano, direttamente o indirettamente, materie e funzioni di competenza regionale. Ma tale riproduzione ha, evidentemente, soltanto un valore notiziale. Particolari disposizioni sono dettate per le forme di pubblicità a cui sono soggetti gli statuti adottati dalle regioni, dalle province e dai comuni. Per quanto riguarda i primi, che sono soggetti ad approvazione con legge dello Stato, la loro riproduzione nel bollettino ha carattere esclusivamente notiziale ed è , perciò , effettuata al solo fine di divulgarne la conoscenza nell’ambito della regione. Per gli statuti comunali e provinciali, invece, l’art. 4 della l. 8 giugno 1990 n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, espressamente prevede che la pubblicazione nel bollettino sia da considerare come requisito essenziale per la loro entrata in vigore. Nella regione siciliana, il bollettino è denominato Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
bollettino ufficiale: con tale termine viene genericamente indicato lo strumento periodico di pubblicità delle norme interne emanate dalle istituzioni diverse dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali. Al pari di analoghe pubblicazioni, perciò , la principale funzione del bollettino bollettino è quella di rendere noti atti normativi mediante l’inserzione degli stessi in un periodico ufficiale. La pubblicazione di un atto normativo sul bollettino assolve ad una duplice funzione: è considerata come «forma necessaria», quando è prevista dalla legge come requisito essenziale per l’entrata in vigore dell’atto, mentre ha funzione meramente notiziale, o dichiarativa, quando è effettuata al solo fine di diffondere la conoscenza dell’atto in un dato ambito senza che sussista uno specifico nesso con la sua entrata in vigore. Considerato sotto tale profilo generale, il bollettino presenta una struttura analoga a quella della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (v.) dalla quale, però , si differenzia nella sostanza per avere un più ridotto ambito di divulgazione, sia in relazione alla specialità della materia trattata, sia in relazione al territorio entro il quale esso spiega la propria efficacia notiziale.
bollettino ufficiale delle Comunità europee: il bollettino bollettino rende conto mensilmente delle attività della Commissione e delle altre istituzioni comunitarie. Ev pubblicato a cura del Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee nelle lingue ufficiali della Comunità , nonche´ in spagnolo e portoghese. Per agevolare la consultazione del bollettino nelle varie edizioni linguistiche, e soprattutto per assicurare la concordanza tra queste ed evitare erronee interpretazioni dovute alle indubbie difficoltà di traduzione, i testi pubblicati sono numerati in modo che la prima cifra indichi la parte, la seconda il capitolo e la cifra o le cifre seguenti il punto del capitolo di collocazione. Sempre a cura degli stessi uffici, sono pubblicati, nelle sole lingue ufficiali delle comunità , supplementi al bollettino, costituiti da fascicoli a periodicità irregolare, contraddistinti da una numerazione indipendente da quella del bollettino stesso e che riproducono testi ufficiali della Commissione, comunicazioni al Consiglio, programmi, relazioni, proposte, per i quali, comunque, la forma di pubblicità necessaria rimane la loro inserzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «Com» (v.).
bollettino ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata (B.U.S.A.R.L.): il termine Bollettino è usato anche per qualificare lo strumento di pubblicità notiziale, previsto dal c.c., per diffondere la conoscenza di particolari categorie di atti o di fatti attinenti alla vita giuridica delle società per azioni e di quelle a responsabilità limitata. La funzione del bollettino bollettino consiste, infatti, nel realizzare quella particolare forma di pubblicità che permette il controllobollettinoconoscenza delle vicende societarie cui possono essere interessati coloro che non partecipano direttamente alla gestione. In materia, ha disposto il d.p.r. 29 dicembre 1969 n. 1127, che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio Cee 9 marzo 1968 n. 151. La previsione legislativa riguarda la introduzione dell’obbligatorietà della pubblicazione nel bollettino di una serie di atti societari in aggiunta alla già prevista iscrizione o al già previsto deposito presso l’ufficio del registro delle imprese (v.). Da tale obbligatorietà discende anche la particolare efficacia che assume la pubblicazione in oggetto. Gli atti per i quali il codice prescrive la pubblicazione nel bollettino, infatti, sono opponibili ai terzi solo dopo tale pubblicazione e solo dopo che siano trascorsi quindici giorni, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza durante tale termine (arg. ex art. 2457 – ter c.c.). Dalla data di pubblicazione, quindi, inizia a decorrere un breve termine di vacatio a cui, però , non consegue alcuna efficacia costitutiva che, invece, viene attribuita espressamente dalla legge solo in alcuni casi nei quali la pubblicità è elemento necessario affinche´ venga ad esistenza l’atto od il fatto che ne forma l’oggetto. La pubblicità degli atti societari, effettuata mediante la loro inserzione nel bollettino, quindi, ha solamente efficacia dichiarativa; la legge, però , le conferisce un particolare valore ad probationem. Il bollettino bollettino è composto da una pubblicazione nazionale (detta bollettino nazionale), e di tante pubblicazioni regionali quante sono le regioni (dette fascicoli regionali); sia la prima che le seconde sono pubblicate quindicinalmente a cura, rispettivamente, del Ministero per l’industria e delle camere di commercio. La pubblicità deve essere effettuata, su richiesta degli amministratori o dei liquidatori inoltrata entro un mese dall’avvenuta iscrizione o dal deposito dell’atto, prima nei fascicoli della regione dove la società ha sede legale, poi, d’ufficio, nel bollettino nazionale, nel quale deve essere fatta semplice menzione degli atti relativi alle società non quotate in borsa, mentre per quelli delle società quotate è prevista una nuova integrale pubblicazione.
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