Enciclopedia giuridica

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Bolla d’accompagnamento

Documento fiscale che deve accompagnare i beni durante il trasporto e che è emesso dal mittente prima dell’inizio del trasporto (d.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627). La bolla d’accompagnamento deve essere emessa utilizzando stampati conformi agli schemi previsti con appositi decreti ministeriali e deve contenere le seguenti indicazioni: a) la data di formazione del documento; b) il numero progressivo attribuito; c) i dati identificativi del mittente; d) i dati identificativi del destinatario; e) i dati identificativi del soggetto che effettua il trasporto con la specificazione del luogo, della data e dell’ora del ritiro della merce; f) per i beni non ceduti la causale del trasporto; g) la natura, qualità e quantità (in cifre e in lettere) dei beni trasportati; h) l’aspetto esteriore ed il numero dei colli. Altro elemento indispensabile è la sottoscrizione del vettore ovvero nell’ipotesi di trasporto eseguito con mezzi propri del mittente o del destinatario, la sottoscrizione del conducente l’automezzo. Il documento accompagnatorio deve essere emesso in triplice copia, di cui la prima è per il mittente mentre le altre due, che devono accompagnare i beni, sono per il vettore e per il destinatario. Per i trasporti effettuati senza l’ausilio di un vettore il documento accompagnatorio può essere emesso in duplice esemplare.


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