Enciclopedia giuridica

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Diritti della personalità

Ci sono diritti soggettivi che sono creati dal diritto oggettivo, secondo il processo di soggettivazione altrove descritto (v. diritti soggettivi); ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo trovati dal diritto oggettivo: sono i diritti dell’uomo, che si considerano esistenti indipendentemente da ogni norma giuridica che li riconosca e che il diritto oggettivo si limita a garantire. A differenza di ogni altro diritto soggettivo, la cui esistenza dipende dalla mutevole valutazione dello Statodiritti della personalitàordinamento, mutevole nel tempo e nello spazio a seconda dei diversi sistemi politici e sociali, i diritti dell’uomo, detti anche diritti della persona umana o diritti della personalità, si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e di garantire. Sono il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, all’onore, alla libertà personale, all’espressione del pensiero, alla riservatezza e altri ancora, la cui identificazione è principalmente rimessa, nei diversi Stati, alle carte costituzionali e, in ambito sovranazionale o internazionale, da convenzioni fra Stati, ratificate dagli Stati aderenti, che ne hanno a questo modo trasformato i contenuti in altrettante norme di diritto interno. Alla identificazione dei diritti dell’uomo hanno proceduto nel corso del tempo, solenni carte o dichiarazioni: dalla Magna Charta (1225) al Bill of Rights (1689) in Inghilterra; dalle varie dichiarazioni dei diritti, emanate in diversi Stati del Nord America nel corso del Settecento, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nella Francia postdiritti della personalitàrivoluzionaria (1789). In tempi più recenti sono state elaborate diverse dichiarazioni internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’assemblea della Organizzazione delle N.U. nel dicembre 1948; come la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, approvata dal Consiglio d’Europa nel 1950, ratificata dall’Italia con l. n. 848 del 1955; come il Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York nel 1966, reso esecutivo in Italia con l. n. 881 del 1977. Bisogna però dire che anche l’identificazione dei diritti dell’uomo ha manifestato una sua storica relatività : la Magna Charta, ad esempio, riconosceva diritti solo agli uomini liberi, e in alcuni Stati dell’America settentrionale le dichiarazioni dei diritti dell’uomo coesistevano con il mantenimento della schiavitù. La Dichiarazione francese del 1789 proclamava sacra e inviolabile la proprietà privata; le carte costituzionali più recenti non ne ripetono analoga qualificazione. Ma ciò non induca a svalutare la categoria: pur se con questa storica relatività , l’affermazione ripetuta e costante della esistenza di diritti dell’uomo, sottratti all’arbitrio dei pubblici poteri, ha rappresentato una conquista di civiltà , un correttivo al principio della statualità del diritto, un limite alla onnipotenza degli Stati, un valore universale cui l’uomo può fare appello, a difesa della propria persona, in ogni sistema politico e sociale. Questa storica relatività si manifesta anche sotto altro aspetto: il catalogo dei diritti dell’uomo è in continua espansione, in connessione con l’evolversi della coscienza sociale ed in dipendenza delle nuove minacce cui gli sviluppi della civiltà espongono gli individui. Sono di recente identificazione diritti come il diritto dell’identità personale e il diritto alla riservatezza; mentre da una deliberazione del Parlamento europeo ha preso vita quel diritto della personalità del lavoratore che è il diritto di conoscere il proprio destino e di concorrere a determinarlo. Ai diritti della personalità la nostra Costituzione fa riferimento nell’art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità . Non vale, in questa materia, alcuna riserva di legge: perche´ un diritto dell’uomo possa essere riconosciuto e garantito non occorre che una norma di legge lo abbia previsto. I compiti della Repubblica, menzionati nell’art. 2, non sono solo compiti dell’organo legislativo; sono anche compiti degli organi giurisdizionali della Repubblica. Di qui l’esistenza di diritti della personalità atipici, non previsti da alcuna norma di legge, ma riconosciuti e garantiti dalla giurisprudenza, come i già menzionati diritti alla riservatezza e all’identità personale. Il loro carattere di inviolabilità, attribuito dall’art. 2 Cost., ha un duplice referente: sono diritti dell’uomo inviolabili da parte della pubblica autorità , nell’esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono, inoltre, diritti dell’uomo inviolabili da parte degli altri uomini, nell’ambito dei rapporti privati. Sotto il primo aspetto vengono in considerazione le specifiche norme che, nella Costituzione, proclamano l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 c.c.), del domicilio (art. 14 c.c.), della segretezza nelle comunicazioni (art. 15 c.c.) e così via; sotto il secondo aspetto assumono rilievo le norme che, nei codici o in altre leggi, proteggono i privati contro la lesione dei loro diritti della personalità arrecata da altri privati. Una protezione penale si manifesta nelle norme del c.p. che puniscono i delitti contro la persona (artt. 575 ss. c.p.), a loro volta distinti in delitti contro la vita e l’incolumità individuale, come l’omicidio e le lesioni personali, contro l’onore, come l’ingiuria e la diffamazione, contro la libertà personale, come il sequestro di persona, contro la libertà morale, come la violazione di domicilio e le interferenze illecite nella vita privata. Una protezione civile dei diritti della personalità risulta dal c.c. e da altre leggi: norme specifiche riguardano il diritto all’integrità fisica (art. 5 c.c.), il diritto al nome (artt. 7 – 9 c.c.), il diritto sulla propria immagine (art. 10 c.c.), il diritto morale d’autore e di inventore (artt. 2577, comma 2o, 2589 c.c.). Non poche norme costituzionali, peraltro, proteggono diritti dell’uomo sotto entrambi gli aspetti sopra considerati: sia nei confronti dei pubblici poteri, sia nei confronti di altri privati. Ha denotato in modo particolare questa duplice valenza il diritto alla salute protetto dall’art. 32 Cost., dal quale si sono prese le mosse, in campo civilistico, per proteggere quella specifica componente del danno patrimoniale risarcibile che è il cosiddetto danno biologico. Singoli diritti della personalità ricevono specifiche forme di protezione. Più generale protezione civile deriva dalle norme che, agli artt. 2043 ss. c.c., riconoscono i diritti al risarcimento e, se possibile, alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c.) a chiunque abbia subito un danno ingiusto; e tale può essere anche la lesione di un diritto alla personalità , dal diritto all’integrità fisica al diritto all’onore, alla libertà personale ecc.; mentre l’art. 120 c.p.c., prevede, con norma generale, la possibilità di pubblicare in uno o più giornali, su ordine del giudice, la sentenza di condanna al risarcimento, quando questa pubblicità può contribuire a riparare il danno. Anche qui è rivelato il collegamento esistente fra protezione penale e protezione civile: quando un fatto illecito è previsto dalla legge penale come reato, la vittima ha diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale (v. danno, diritti della personalità morale) (art. 2059 c.c., art. 185, comma 2o, c.p.). Può inoltre ottenere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali quando ciò costituisce il mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionatole dal reato (art. 186 c.p.). In certi casi, come nel caso della lesione del diritto al nome, la pubblicazione della sentenza è una misura riparatoria che può essere ordinata dal giudice anche se il fatto lesivo del diritto della personalità non costituisce reato ne´ è un fatto produttivo di danno, patrimoniale o non patrimoniale. I diritti della personalità si sogliono classificare fra i diritti assoluti: sono cioè diritti protetti nei confronti di tutti; un altro loro carattere distintivo sta nell’essere diritti indisponibili: sono diritti che il loro titolare non può alienare, ai quali non può rinunciare (ma per alcuni diritti, come per il diritto all’immagine, atti di disposizione risultano sotto alcuni aspetti possibili). Alla indisponibilità si collega la imprescrittibilità : sono diritti che non si prescrivono, che non si estinguono cioè per il non uso prolungato nel tempo. Un arduo problema che l’assolutezza dei diritti della personalità solleva è quello del coordinamento fra diversi diritti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, che vengano fra loro in conflitto. La giurisprudenza è stata messa a dura prova per contemperare il diritto all’onore con il diritto di cronaca. Analoghi problemi insorgono quando un diritto della personalità entra in conflitto con un diritto assoluto patrimoniale, quale il diritto di proprietà : un simile problema sollevano le immissioni industriali, con riferimento al diritto alla salute; un problema non risolto dall’art. 844 c.c., che ha riguardo ai rapporti fra proprietari e al godimento dei rispettivi fondi; esso chiede al giudice di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, e non anche le prime con la tutela della salute dei non proprietari. V. anche atti, diritti della personalità di disposizione del proprio corpo; onore, diritto all’diritti della personalità; nome, diritto al diritti della personalità; immagine, diritto all’diritti della personalità; identità personale, diritto all’diritti della personalità; riservatezza, diritto alla diritti della personalità; diritto, diritti della personalità morale d’autore; diritto, diritti della personalità morale d’inventore.

successione nei diritti della personalità: alla morte della persona si estinguono i diritti della personalità, che sono strettamente inerenti alla persona del loro titolare (si noti però che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (v. paternità naturale, accertamento della diritti della personalità) o di maternità naturale (v. maternità naturale, accertamento della diritti della personalità) può essere, a norma dell’art. 270 c.c., promossa o proseguita dai discendenti e che, a tutela del diritto morale d’autore (v. diritto, diritti della personalità morale d’autore), possono agire, dopo la morte dell’autore, i suoi familiari); ma si trasmettono agli eredi i diritti patrimoniali. Si trasmettono, alla morte, i diritti sorti in vita della persona; non i diritti che sorgono a causa della sua morte, come il diritto al risarcimento del danno che la morte della persona abbia cagionato ai suoi congiunti. Questi diritti vengono acquistati dai congiunti iure proprio e non iure successionis. La precisazione può apparire ovvia; ma non manca chi ritiene che gli eredi succedano nel diritto al risarcimento già spettante al de cuius per la lesione del suo diritto alla vita, sollevando l’ozioso problema se l’istante della morte sia l’ultimo momento della vita o il primo momento della morte. Basti considerare che il diritto in parola spetta ai congiunti, indipendentemente dalla loro qualità di eredi: il legittimario pretermesso potrà vantarlo senza esercitare l’azione di riduzione, dal vittorioso


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