Atti unilaterali o collettivi mediante i quali i soggetti dell’ordinamento internazionale manifestano la loro volontà in ordine a determinate situazioni giuridiche.
dichiarazioni internazionali di accollo: atti unilaterali mediante i quali gli Stati di nuova formazione manifestano la volontà di subentrare nei trattati conclusi dalla ex madre patria per loro conto nel periodo della colonizzazione, operando in favore dei Pvs la regola della tabula rasa rispetto alla successione nei trattati. Perche´ la dichiarazione possa avere efficacia nei confronti dell’altro contraente il trattato occorre comunque che quest’ultimo accetti, implicitamente o esplicitamente, la sostituzione della controparte. V. anche accordo internazionale, dichiarazioni internazionali di devoluzione; successione degli Stati, dichiarazioni internazionali nei trattati.
dichiarazioni internazionali di guerra: atti diplomatici unilaterali con cui uno o più Stati aprono il c.d. rapporto di belligeranza con altri Stati o soggetti di diritto internazionale, notificando loro l’apertura delle ostilità . Segnano formalmente l’inizio (dies a quo) dell’applicazione del diritto internazionale di guerra (jus in bello), cioè del complesso delle norme internazionali che disciplinano lo stato di guerra e la conseguente sospensione del diritto internazionale di pace. Spesso sono implicitamente ricompresi nell’ultimatum allo scadere del quale l’entrata in guerra è automatica senza ricorso alla dichiarazione espressa. V. anche guerra.
dichiarazioni internazionali di principi delle N.U.: v. Organizzazione delle N.U..
dichiarazioni internazionali di successione: v. notificazione, dichiarazioni internazionali internazionale.
dichiarazioni internazionali interpretative: esprimono il punto di vista di uno Stato circa determinate disposizioni di un trattato senza tuttavia escluderle o modificarne la portata giuridica rispetto a tale Stato. La distinzione tra dichiarazioni internazionali dichiarazioni internazionali e riserve interpretative non è sempre facile, soprattutto rispetto a trattati, come la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, che ammettono le prime ma vietano l’apposizione delle seconde. Al fine di tale distinzione, è stata proposta la distinzione tra mere dichiarazioni internazionali dichiarazioni internazionali e dichiarazioni internazionali qualificate che sarebbero, queste ultime, delle vere e proprie riserve. V. anche riserve ai trattati.
Dichiarazione fiscale | | | Dies a quo, dies ad quem |