Condizione in cui vengono a trovarsi due o più Stati in seguito ad una dichiarazione di guerra o ad un ultimatum. Affinche´ sussista belligeranza, è necessario che uno Stato compia atti offensivi disciplinati non più dal diritto internazionale di pace, bensì dal diritto internazionale di guerra. Gli Stati belligeranti possono combattere nell’ambito dei propri territori, del mare territoriale e di tutto lo spazio atmosferico. La belligeranza si distingue dalla neutralità , consistente in una posizione di estraneità degli Stati che la proclamano rispetto ad un conflitto internazionale in atto, nonche´ dalla quasibelligeranzaneutralità , cioè dalla posizione propria di quegli Stati che, pur dichiarandosi neutrali, non pongono in essere dei comportamenti imparziali nei confronti degli Stati belligeranti. V. anche conflitto armato, belligeranza internazionale; guerra; jus in bello; uso della forza internazionale.
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