Le bellezze naturali costituiscono aspetti esteticamente notevoli delle cose o della natura, i quali, in ragione della loro caratteristica, sono tutelati dallo Stato in quanto considerati oggetto di un interesse pubblico. Testo fondamentale in materia è la l. 29 giugno 1939 n. 1497, la quale, seguendo lo stesso criterio già adottato per la descrizione delle cose d’arte (v. arte, cose d’bellezze naturali), stabilisce che devono essere considerate bellezze naturali: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini, e i parchi che, non contemplati nelle leggi per la tutela delle cose d’interesse storico o artistico, si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Anche per le bellezze naturali, distinte dalla legge in bellezze individuali e bellezze d’insieme, l’assoggettamento alla tutela amministrativa è condizionato all’imposizione del c.d. vincolo paesistico, cioè ad un provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico dei beni stessi, emanato dalla autorità regionale competente sulla base di elenchi compilati da apposite commissioni provinciali per le bellezze naturali. Tale provvedimento ha la medesima incidenza giuridica del vincolo artistico in ordine all’esistenza ed al modo di esercizio del diritto di proprietà del bene. Ai fini dell’imposizione di tale vincolo, l’autorità regionale ha facoltà di predisporre piani territoriali paesistici nei quali, di solito, oltre ai
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