Azione condotta da uno Stato, mediante l’impiego della forza bellica, sul territorio di un altro Stato, che produce l’acquisto della sovranità del primo sul territorio del secondo. Trattandosi di una acquisizione territoriale realizzata con la forza in violazione del disposto dell’art. 2, comma 4o, della Carta delle N.U., si deve ritenere ammissibile l’applicazione dell’istituto dell’intervento, quale sanzione dell’ordinamento internazionale.
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