Enciclopedia giuridica

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Immissioni

Si riferiscono all’interferenza del godimento di un fondo con il godimento di un altro fondo come nel caso delle immissioni, da un fondo all’altro, di fumo, di calore, di rumori e, in genere, in tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti, di vibrazioni e così via. Qui il godimento di un proprietario, che abbia installato sul proprio fondo una officina meccanica o uno stabilimento industriale, entra in conflitto con il godimento del vicino, che riceve sul proprio fondo le moleste immissioni di rumori o di fumo ecc. da altri provocate. Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità (art. 844, comma 1o, c.c.); il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni o le propagazioni provenienti dal fondo vicino se esse non superano la capacità di sopportazione dell’uomo medio, la soglia oltre la quale risultino intollerabili da parte dell’uomo di media tollerabilità . Solo in caso contrario il vicino potrà pretendere l’adozione di misure o l’applicazione di disposizioni antirumore, antinquinamento ecc. e, se ciò non bastasse, potrà ottenere che il giudice ordini la cessazione dell’attività molesta o condanni al risarcimento del danno. Ev un criterio di favore per le attività produttive, considerate fonti di prosperità generale. L’art. 844 c.c. mitiga, tuttavia, questo favore aggiungendo al comma 2o che, nell’applicare il criterio della normale tollerabilità , il giudice deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà , come l’interesse del proprietario di una vicina costruzione residenziale a non subire una diminuzione del valore di scambio del proprio immobile. Perciò, la tollerabilità sarà giudicata con maggiore indulgenza nel rapporto fra un grande stabilimento industriale e una piccola costruzione residenziale; ma con maggiore rigore nel rapporto fra una piccola officina meccanica e un grande centro residenziale. Altri complementari criteri di legge sono le condizioni dei luoghi (a chi abita in una zona industriale si può chiedere una maggiore tolleranza) e la priorità di un dato uso (fra il proprietario di una rumorosa officina e quello di una vicina abitazione è più protetto quello dei due che per primo ha dato la diversa destinazione al proprio fondo). La soluzione radicale di questi conflitti sta, evidentemente, nel prevenirli; spetta ai piani regolatori comunali di separare fra loro le diverse forme di utilizzazione del territorio e di tenere le aree destinate ad attività industriali lontane da quelle assegnate alle costruzioni abitative. Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal c.c. solo sotto l’aspetto dei rapporti fra proprietari; ma è chiaro che esse possono pregiudicare, oltre che le ragioni della altrui proprietà , anche il diritto alla salute di quanti sono esposti alle propagazioni. Nell’odierna civiltà industriale il fenomeno assume pericolose proporzioni a causa dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento delle acque provocato dagli scarichi industriali. Sotto questo aspetto, più che l’art. 844 del c.c., viene in considerazione l’art. 32 Cost., al quale la giurisprudenza fa riferimento quando non si tratta di proteggere le ragioni dei proprietari, ma la salute degli abitanti, siano essi proprietari o non proprietari, anche se spesso i giudici fanno pur sempre analogica applicazione dell’art. 844 c.c. per distinguere fra propagazioni lecite e propagazioni illecite. La soluzione radicale sta nella prevenzione, dipende dall’adozione di idonee misure antinquinamento e di accorti criteri di localizzazione delle industrie insalubri o pericolose. Al riguardo vigono specifiche leggi, come la l. n. 615 del 1966 sull’inquinamento atmosferico, le leggi nn. 316 e 690 del 1976 sull’inquinamento idrico, la l. n. 349 del 1986 sulla tutela dell’ambiente.


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