L’unità elementare del sistema del diritto è detta norma giuridica; il sistema nel suo complesso, ossia l’insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria si suole parlare di istituto (e si parla di istituto della proprietà per indicare, complessivamente, le norme sulla proprietà ; di istituto della responsabilità civile per designare, complessivamente, le norme che pongono le condizioni per la risarcibilità del danno da fatto illecito). Nella sua concezione classica ogni norma giuridica è un comando o un imperativo, che impone e vieta un dato comportamento. A questa si contrappone la sua diversa concezione quale giudizio ipotetico, formulato secondo lo schema se c’è A c’è B ed avente la funzione di attribuire dati effetti al verificarsi di date situazioni. La concezione oggi dominante si colloca in posizione intermedia: definisce la norma giuridica come un giudizio ipotetico prescrittivo, esprimente la doverosa produzione di dati effetti al verificarsi di date situazioni, secondo lo schema se c’è A ci deve essere B. Ciascuna norma giuridica, presa a se´ , consiste dunque in una proposizione percettiva, formulata in termini generali ed astratti; coloro ai quali la norma giuridica si rivolge sono i suoi destinatari. Il testo delle leggi è , tradizionalmente, diviso in articoli, numerati in ordine progressivo; e gli articoli sono spesso divisi in commi. Orbene, ciascun articolo di legge o, se diviso in commi, ciascun comma può contenere una o più norme, ossia una o più proposizioni precettive. Il discorso delle norme giuridiche, comunque sia formulato, è sempre un discorso in funzione precettiva; esso si distingue dal discorso descrittivo o assertivo, con il quale si comunicano conoscenze o si esprimono convincimenti. Spesso, tuttavia, le norme giuridiche sono formulate in termini apparentemente descrittivi: emblematico, al riguardo, è l’art. 3, comma 1o, della Costituzione, che esprime la proposizione secondo la quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questa norma, come ogni norma giuridica, va intesa in senso precettivo; a tutti i cittadini deve essere riconosciuta pari dignità sociale, le diverse condizioni personali o sociali, in essa menzionate, non debbono essere assunte come ragione di un trattamento che discrimini tra loro i cittadini. Se mai questa proposizione venisse assunta in senso descrittivo, anziche´ precettivo, essa apparirebbe come una proposizione falsa, essendo un dato di comune esperienza che, nella realtà , i cittadini non sono affatto uguali davanti alla legge (più uguali oggi che in passato, ma non tanto uguali quanto la norma costituzionale esige). Il discorso descrittivo o assertivo può essere giudicato come vero o falso; il discorso precettivo non è mai suscettibile di una valutazione di tal genere. Le norme giuridiche non enunciano ciò che è , ma ciò che deve essere; possono essere valutate, da un punto di vista etico, come giuste o ingiuste; possono essere valutate, da un punto di vista politico, come opportune o inopportune; possono, infine, essere giudicate dal punto di vista della loro effettività: se siano molto o poco o mai osservate dai loro destinatari. Dell’art. 3, comma 1o, come di altre norme della Costituzione, il giudizio da dare è , appunto, un giudizio in termini di effettività ; se l’organo legislativo dello Stato, che ne è il principale destinatario, gli dia adeguata attuazione o se, invece, crei con le leggi o lasci sussistere nelle leggi disuguaglianze fra i cittadini, basate sulle condizioni personali o sociali indicate dalla norma. A volte le norme giuridiche contengono definizioni; così, ad esempio, l’art. 1321 del c.c. contiene la proposizione secondo la quale il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Anche le definizioni vanno assunte in senso precettivo: esse hanno anzitutto la funzione di delimitare l’ambito di applicazione di altre norme. Così le norme sul contratto non sono applicabili al matrimonio, che pure si basa sull’accordo di due parti, perche´ esso non è diretto a costituire, come richiede l’art. 1321 c.c., un rapporto giuridico patrimoniale. Ancora: il contratto è definito come un accordo di due o più parti; e ciò comporta la precettiva conseguenza che il vincolo contrattuale non potrà dirsi sorto se mancano dichiarazioni o comportamenti delle parti qualificabili come espressione di un accordo. Altre volte si ritrovano norme che sembrano volere classificare la realtà : per l’art. 814 del c.c., ad esempio, si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico. Questa proposizione non va presa come rivelatrice della essenza fisica delle energie naturali; esprime, semplicemente, il precetto secondo il quale alle energie naturali aventi valore economico si applicano le stesse norme che valgono per i beni mobili. Se poi in un testo legislativo fosse dato di ritrovare (ciò che talvolta accade) una proposizione alla quale non fosse possibile attribuire alcun significato precettivo, ma fosse una mera asserzione degli artefici di quel testo, esprimente un loro convincimento filosofico o scientifico o ideologico o d’altro genere, allora non saremo in presenza di una norma giuridica, e ciascuno sarà libero di nutrire un diverso convincimento, in nulla vincolato dalla asserzione contenuta nel testo legislativo. Altro discorso vale per la costruzione giuridica, la quale è la traduzione in sistema logico di un insieme di dati normativi: in una parola, la traduzione dei precetti in concetti. Questa traduzione è il fondamentale compito del teorico del diritto, ossia di quella che tradizionalmente si definisce come la dottrina. A volte la costruzione giuridica mira a dare contenuto a figure utilizzate, ma non definite, dal dettato normativo: così il contenuto del concetto di atto, figurante nell’art. 1, comma 2o, c.c., e in molteplici altre norme del c.c. viene ricostruito alla luce della funzione precettiva di queste norme. Altre volte la costruzione giuridica mette capo a concetti estranei al linguaggio legislativo: così è il concetto di negozio giuridico (v.), frutto della riduzione ad unità di una pluralità di concetti legislativi, come quelli di contratto, di testamento, di matrimonio ecc.. Le costruzioni giuridiche non sono fine a se stesse: sono costruzioni logiche in funzione normativa; hanno, in ultima analisi, la stessa funzione delle definizioni legislative, ossia determinano l’applicazione di date norme a date situazioni. Proprio perche´ è opera di logica, una costruzione giuridica può essere vera o falsa; ed un simile giudizio si basa sulla congruità o non congruità di una data costruzione rispetto al sistema normativo. Ma può accadere che diverse costruzioni giuridiche siano ugualmente congrue rispetto al sistema normativo e che nessuna di esse possa, rispetto a questo, essere giudicata come vera o falsa: così è , ad esempio, per le diverse costruzioni proposte intorno al concetto di persona giuridica; ed allora la scelta di una di esse cessa di essere la risultante di un giudizio logico per diventare espressione di una valutazione di opportunità , analoga alla valutazione del legislatore.
astrattezza della norma giuridica: v. generalità e astrattezza della norma giuridica.
generalità e astrattezza della norma giuridica: le norme giuridiche sono precetti generali e astratti; sono precetti generali perche´ non si rivolgono a singole persone, ma ad una serie di persone; sono precetti astratti perche´ non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti. Esse sono regole per la soluzione di conflitti; ma sono regole precostituite a tal fine; non sono create quando il conflitto è già insorto, bensì prima del suo insorgere e per l’eventualità che insorga. Un precetto individuale e concreto è , all’opposto, il provvedimento con il quale il giudice, applicando norme generali ed astratte, risolve un conflitto già insorto: questo precetto, che è la sentenza, si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato. Questa precostituzione delle regole per la soluzione dei conflitti assolve, nei sistemi dell’Europa continentale, la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e di predeterminare, secondo quello che è lo scopo di ogni sistema di diritto, l’assetto complessivo della società , di adeguarla ad un dato modello generale di convivenza sociale. Corrisponde, ancora, a quel principio di civiltà che è la certezza del diritto: i singoli debbono sapere in anticipo, per potersi regolare di conseguenza, quali sono i comportamenti giuridicamente leciti e quali i comportamenti giuridicamente illeciti, quali sono gli interessi protetti dal diritto e quali gli interessi non protetti. Poiche´ è il giudice che, in concreto, risolverà il conflitto che direttamente li riguarda, essi debbono avere elementi di previsione della sua futura decisione; sicche´ il problema della certezza del diritto è , fondamentalmente, il problema della prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Con il vincolare il giudice a precostituite e conoscibili regole generali ed astratte, tali da fare del giudice la semplice bouche de la loi, si è creduto di dare soluzione al problema, a partire dal principio del secolo scorso, nelle organizzazioni giuridiche continentali. L’esperienza ha però dimostrato che un diritto per norme generali ed astratte soddisfa le esigenze di certezza in modo solo relativo; per quella complessità del diritto e per le difficoltà di interpretazione che spesso le singole norme presentano, è tutt’altro che agevole avere una sicura conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è illecito, ne´ è agevole prevedere quale potrà essere, in caso di controversia, la decisione del giudice. Al modello del diritto generale ed astratto, precostituito all’insorgere dei conflitti, si contrappone il diverso modello del diritto creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Sono i casi in cui il giudice può decidere, anziche´ secondo il diritto, secondo equità : nel nostro sistema, come in genere nei sistemi dell’Europa continentale, questi casi sono pochi ed eccezionali; maggiore importanza hanno i casi nei quali il giudice è chiamato a dare contenuto alle cosiddette clausole generali, come la regola della correttezza di cui all’art. 1175, o la buona fede contrattuale di cui agli artt. 1337, 1358, 1366, 1375 c.c., o il danno ingiusto (v. danno, norma giuridica ingiusto) di cui all’art. 2043 c.c., o i principi della correttezza professionale di cui all’art. 2598 c.c. (v. atti, norma giuridica di concorrenza sleale). Altrove, in particolare nei paesi anglosassoni, l’attività decisoria del giudice è , all’opposto, la principale fonte del diritto: là il giudice crea, egli stesso, la norma secondo la quale risolvere il conflitto; mentre assume carattere eccezionale (anche se, in progresso di tempo, importanza crescente) la legge che precostituisce norme generali ed astratte. In questi paesi, tuttavia, vige il principio dello stare decisis, del precedente giudiziario vincolante, sicche´ la norma creata dal giudice finisce con l’assumere, per i giudici che successivamente affronteranno casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta. La differenza rispetto al sistema continentale sta essenzialmente nel diverso modo di creare norme destinate, pur sempre, a diventare generali ed astratte; anche per sentenze dei giudici, e partendo dai casi concreti, anziche´ solo per leggi, che muovono da ipotesi prefigurate in astratto. Il grado di norma giuridica norma giuridica può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono, indistintamente, a chiunque (ad esempio, l’art. 575 c.p.: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione ecc.) o che si riferiscono a qualunque fatto (ad esempio, l’art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno). Sono le norme dette di diritto comune o di diritto generale; e sono tali anche le norme che prendono in considerazione specifiche condizioni, come ad esempio quella di proprietario, di creditore o di debitore, di coniuge, di genitore e così via, nelle quali chiunque può , almeno in astratto, venirsi a trovare. Sono, invece, di diritto speciale le norme con limitato grado di generalità ed astrattezza; esse delimitano la serie dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all’applicazione del diritto generale. Riguardano specifiche categorie professionali, specifiche situazioni sociali o temporali o locali; sono pur sempre norme generali ed astratte, ma questo loro carattere è circoscritto entro la serie di oggetti o di fatti cui si riferiscono.
norma giuridica imperativa: sono considerate quali norme imperative, secondo le classificazioni generali delle norme giuridiche, le norme non derogabili per volontà delle parti: le si identifica, generalmente, per il fatto che non contengono l’inciso salvo patto contrario, salva diversa volontà delle parti. Ad esse si contrappongono le norme dispositive, che invece ammettono, con un inciso del genere ora indicato, una diversa volontà delle parti, e le norme suppletive, che prevedono la disciplina di un dato rapporto per l’ipotesi in cui non vi abbiano provveduto gli interessati, generalmente introdotte dall’inciso se le parti non dispongono diversamente o simili. Ma ciò vale solo come criterio di massima: una norma può essere ritenuta dispositiva, e non imperativa, anche in mancanza di un inciso che renda palese la sua natura, se dall’insieme del sistema di norme entro cui opera appare evidente che si tratta di norma derogabile. Talvolta la legge, per rendere certo che una data norma ha natura di norma giuridica, prefigura le conseguenze della sua violazione e formula incisi come a pena di nullità , o avvertimenti come altrimenti il contratto è nullo e simili. Così, ad esempio, l’art. 1351 c.c. non si limita a dire che il contratto preliminare (v. contratto, norma giuridica preliminare) deve essere fatto nella forma prescritta per il contratto definitivo, ma precisa: il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma ecc. (precisazione, a rigore, superflua, dato che la nullità sarebbe senz’altro derivata dalla applicazione del generale principio dell’art. 1418, comma 1o, c.c.; utile, tuttavia, per eliminare ogni possibile dubbio sulla natura imperativa della norma). Fra le norme imperative, la cui violazione rende nullo il contratto, bisogna annoverare, oltre che le norme nazionali, quelle comunitarie. E si deve anche considerare che il giudice nazionale può dichiarare la nullità di un contratto per violazione di norme imperative straniere, quando secondo le preleggi egli debba applicare il diritto straniero. Rievocate queste prime nozioni sulla classificazione delle norme giuridiche, si deve però precisare che il concetto di norma giuridica, rilevante ai fini dell’art. 1418, comma 1o, c.c., è più rigoroso di quello ora indicato. Il grado di imperatività della norma violata, richiesto ai fini della nullità del contratto, è più elevato di quello che si esprime nella constatazione della non derogabilità per volontà delle parti. Questo più alto grado di imperatività è postulato dalla riserva finale dell’art. 1418, comma 1o, c.c.: se la violazione di norma giuridica non comporta nullità quando la legge dispone diversamente, e se questa diversa disposizione legislativa non deve necessariamente consistere nella esclusione espressa della nullità , potendo questa essere desumibile dalla ragione del divieto, occorre identificare criteri atti a distinguere norma giuridica da norma giuridica. Questi criteri si sono ormai consolidati in giurisprudenza: deve trattarsi di un comando o di un divieto qualificabile come assoluto, siccome posto a tutela di un interesse generale: a) comando o divieto assoluto è quello che non solo non ammette una diversa volontà delle parti, ma neppure, siccome posto a tutela di un interesse generale, una eccezione o esonero previsti dalla stessa legge; b) comando o divieto posto a tutela dell’interesse generale è quello formulato dalla legge o da fonti a questa equiparate, non da fonti normative di grado inferiore. Sono da considerare imperative, in linea di principio, le norme penali: il fatto che un precetto sia penalmente sanzionato esprime, infatti, il più alto grado di imperatività , mostra come il precetto sia posto a salvaguardia di un valore di rilevante importanza. Ma ciò vale solo in linea di principio: non vale quando la sanzione penale risulti posta a presidio, anziche´ dell’interesse generale, delle esigenze di governo dei pubblici poteri; non a protezione cioè dello Statonorma giuridicacomunità , bensì a garanzia dell’efficiente azione dello Statonorma giuridicapersona. Significativo al riguardo è l’art. 2098 c.c.: il contratto di lavoro concluso in violazione delle norme sul collocamento può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali. La giurisprudenza ritiene annullabile, anche se lede un bene sanzionato penalmente, il contratto estorto con truffa. Qui vale la considerazione che la fattispecie penale della truffa, così come descritta dall’art. 640 c.p. corrisponde a quella civile del dolo (v.), che per l’art. 1439 c.c. è causa di annullamento del contratto.
norma giuridica penale: norma che disciplina un rapporto giuridico di diritto penale nei vari momenti della sua esistenza. Ne esistono essenzialmente, a livello generale, quattro tipi: 1) incriminatrice, certamente il più diffuso, sia a livello codicistico che di legislazione speciale; caratterizzata da precetto e sanzione, di tale norma si parlerà diffusamente oltre; 2) imperfetta: contiene il solo precetto o la sola sanzione; 3) in bianco: indica una sanzione determinata a fronte di un precetto generico da completare con elementi contenuti in atti normativi di grado inferiore (regolamenti, provvedimenti amministrativi ecc.); l’interesse dottrinale e giurisprudenziale che tali norme hanno da sempre suscitato è dovuto da un lato ai profili di contrasto con il principio della riserva di legge, nel rimandare ad atti normativi a carattere amministrativo non aventi forza di legge, e, dall’altro, alla applicazione pratica, nel loro ambito, della disciplina dell’errore; su quest’ultimo punto ormai si concorda che l’ignoranza o la falsa rappresentazione dei precetti integranti la norma giuridica in bianco sia sicuramente irrilevante ex art. 5 c.p., e comunque non riconducibile neppure alla disciplina dell’errore in materia extrapenale ex art. 47, ult. comma, c.p.. Un tempo considerate la affermazione più vistosa della concezione sanzionatoria del diritto penale, secondo la quale quest’ultimo non fa altro che sanzionare precetti contenuti in altri rami del diritto, oggi, oltre ad essere considerate per lo più incostituzionali per quanto sopra visto, non sembrano porsi a fondamento della mera sanzionarietà del diritto penale, in un ordinamento ove l’essenza dello stesso non risiede più nella sanzione, ed ove l’autonomia del diritto penale è sancita al più alto livello dalla Corte Costituzionale, che lo pone a difesa di beni selezionati e specifici, cosa che non avviene per gli altri rami del diritto; 4) integratrici, dette anche di secondo grado: non contengono ne´ precetto ne´ sanzione, limitandosi a specificare la portata di altre norme o a disciplinarne l’applicabilità . Si distinguono a loro volta in diverse specie: a) direttive, che fissano i principi da seguire in una certa materia; b) interpretative, che chiariscono il significato da attribuire a termini e locuzioni adottati dalle norme incriminatrici; sono per lo più (ma non sempre) introdotte da formule del tipo agli effetti della legge penale, si considera, è parificato; si trovano sia nella parte generale (ad es., art. 42 c.p. sull’elemento soggettivo del reato) che speciale (ad es., art. 357 c.p. sulla nozione di pubblico ufficiale) del c.p., oltreche´ , in misura rilevante, anche nella legislazione extracodicistica; c) permissive: configurano situazioni di liceità o più genericamente in non punibilità , laddove in loro assenza sarebbe scontata l’incriminazione; si legano, in base al caso concreto, ad una fattispecie base incriminatrice; caso tipico quello delle c.d. cause di giustificazione; d) estensive, che, come si dice tradizionalmente, estendono la portata di una norma; è il caso, ad es., delle norme attinenti al concorso di persone nel reato, al tentativo, ed in genere alle forme di manifestazione; contenute perciò nella parte generale del c.p., in verità la loro definizione risulta essere puramente convenzionale, in quanto le forme di manifestazione del reato, una volta combinate con la fattispecie base, finiscono per costituire una nuova fattispecie, tipica in tutti i suoi elementi; caso quasi unico di norma giuridica estensiva in senso stretto viene ritenuto l’art. 40, comma 2o, c.p., disciplinante i c.d. reati omissivi impropri; e) di rinvio, che rinviano ad altre norme penali; di tale tecnica il legislatore ha talvolta abusato, creando noti inconvenienti in tema di ricostruzione della fattispecie, e quindi di tassatività delle stesse; f) di attuazione, che regolano l’attuazione di un complesso di norme, distinguendosi, a seconda dei casi, in norme di transizione e norme di vero e proprio coordinamento; g) di conflitto, che indicano quale sia la norma da applicare nel caso di conflitto con altre norme; caso tipico quello del concorso apparente di norme coesistenti, risolto dall’art. 15 c.p. col principio di specialità . Come già anticipato, tuttavia, norma giuridica per eccellenza è considerata quella incriminatrice, riconoscibile per opinione dottrinale costante, suffragata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1963, per la qualificazione giuridica che in tal senso ne dia il legislatore; in altre parole, è il carattere della sanzione irrogata (penale, appunto), a rendere penale una norma; in particolare, le sanzioni previste per la violazione di una norma giuridica, potendo incidere, come per lo più fanno, sul bene fondamentale costituito dalla libertà personale, differenziano la norma giuridica da quelle sia civili che amministrative, le cui sanzioni incidono invece sempre e comunque sull’aspetto patrimoniale. Da sottolineare che anche la multa e l’ammenda, e cioè le sanzioni pecuniarie rispettivamente previste per delitti e contravvenzioni, rivestono il carattere di penali, poiche´ suscettibili per conversione in pena detentiva qualora il condannato non paghi. Un sistema dunque estremamente rigoroso, che solo negli ultimissimi decenni è stato in parte riformato sulla scia della constatazione della crisi della pena detentiva, con diverse soluzioni, dalla prospettiva della clemenza, alla creazione di misure alternative alla detenzione (introdotte dalla l. n. 345 del 1975 sull’ordinamento penitenziario), e di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (introdotte dalla l. n. 689 del 1981). Grazie a queste riforme, attualmente la norma giuridica non prevede più soltanto quel binomio reatonorma giuridicapena detentiva che per tanto tempo è stato indissolubile. In quanto incidente sul bene fondamentale costituito dalla libertà personale, ed in quanto posta a tutela di beni costituzionalmente rilevanti, la norma giuridica è governata da tre principi, contenuti, per pacifica dottrina, nell’art. 25 Cost. e costituiti da riserva di legge, tassatività ed irretroattività (alle cui voci si rimanda per una trattazione specifica), ed è inoltre caratterizzata da due aspetti, il primo dei quali costituito dalla imperatività ; in base all’art. 3 c.p., infatti, dal momento in cui entra in vigore, la norma giuridica diviene obbligatoria per i cittadini e per tutti coloro che si trovano nel territorio, principio questo da un lato strettamente legato all’art. 3 Cost., che stabilisce nei confronti di chiunque l’obbligo di osservare le leggi, ma che dall’altro registra eccezioni nelle immunità (derivanti dal diritto pubblico interno o internazionale) e nella interpretazione che la Corte Costituzionale ha dato della colpevolezza con la nota sentenza n. 364 del 1988: in sostanza l’imperatività cade di fronte all’ignoranza c.d. inevitabile della legge penale. Una volta poi stabilito che la norma giuridica è indirizzata indistintamente a tutti i consociati, si discute se debbano considerarsi suoi destinatari anche i soggetti non imputabili, cioè incapaci di intendere e di volere; parte della dottrina ritiene infatti che in quanto non in grado di comprendere il precetto, essi non rientrino tra coloro cui la norma giuridica è destinata; altra parte sostiene invece che, in quanto capaci di avvertire l’efficacia intimidatoria della sanzione, essi rientrino nella sfera d’azione soggettiva della norma giuridica. Sul piano oggettivo, si deve infine ricordare che in base all’art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o omissione che lo costituisce vi è avvenuta in tutto o in parte, ovvero vi si è verificato l’evento che è conseguenza dell’azione o omissione (c.d. criterio dell’ubiquità ). Il secondo aspetto che caratterizza la legge penale è la statualità , nel senso che il diritto penale promana solo dallo Stato, che ne costituisce quindi fonte esclusiva. Ev questo il punto di arrivo di un acceso dibattito dottrinale, successivo all’emanazione della Costituzione, incentrato sull’esistenza o meno di una potestà normativa delle regioni in materia penale e terminato con una serie di sentenze della Corte Costituzionale che hanno rivendicato appunto esclusivamente allo Stato l’elaborazione della legge penale (si rimanda alla trattazione del principio della riserva di legge per i termini specifici della questione). La norma giuridica incriminatrice è costituita, come si è già detto, da due elementi: precetto e sanzione. Il precetto, inteso come comando (per i reati omissivi) o divieto (per i reati commissivi) di compiere una certa azione od omissione e contenente in pratica gli estremi della fattispecie legale (o astratta) cui confrontare il caso concreto. Si distinguono diversi tipi di precetto: quello che descrive l’iter criminis, che dà origine alla c.d. fattispecie a forma vincolata (ad es., art. 646: truffa); quello che invece descrive solo l’evento, connotando le c.d. fattispecie a forma libera (ad es., art. 575: omicidio); quello che descrive reati per la cui consumazione si richiede la ripetizione di più azioni od omissioni della stessa specie (ad es., art. 572, maltrattamenti); quello che infine vieta di compiere una azione che si protrae nel tempo (ad es., art. 605 c.p., sequestro di persona). Il principale problema relativo al precetto è quello della sua chiarezza ed inequivocabilità , in un sistema che vede da tempo un abuso della opzione penale, con conseguente proliferazione incontrollata di norme dai confini sempre meno definiti. La sanzione costituisce la conseguenza giuridica tipizzata dal legislatore per la violazione del precetto, nelle sue varie forme, detentive e non; indubbiamente è proprio l’aspetto sanzionatorio che negli ultimi anni si è andato via via diversificando, come si è già accennato, con l’emergere della eccessiva rigidità del binomio reatonorma giuridicapena detentiva. V. cause, norma giuridica di giustificazione del reato; legalità , principio di norma giuridica; irretroattività della legge penale; misure, norma giuridica alternative alla detenzione; nesso causale; reato; sanzioni amministrative, norma giuridica sostitutive; tassatività , principio di norma giuridica; precetto.
norma giuridica proibitiva: v. contratto, norma giuridica illecito.
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