maltrattamenti
di animali: questo reato contravvenzionale è previsto dall’art. 727 c.p. ed è stato oggetto di una recente modifica legislativa introdotta dall’art. 1 della l. 22 novembre 1993 che punisce al comma 1o con un’ammenda fino a dieci milioni chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero le adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività . Il comma 2o dell’articolo in esame prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento. Il comma 3o dell’articolo contempla inoltre l’ipotesi in cui taluno organizzi o partecipi a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie di animali. Il comma 4o, infine, prevede il caso in cui i fatti dei commi precedenti siano stati commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine.
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: commette tale delitto, ai sensi dell’art. 572 c.p., chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità , o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o un’arte. I maltrattamenti, rilevanti ai fini della norma, devono consistere in una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o morale, delle libertà o del decoro delle persone delle famiglia, in modo da rendere abitualmente dolorose o mortificanti le relazione tra il soggetto agente e la vittima. Ev necessario, pertanto, affinche´ si concretino i maltrattamenti in esame, che vengano poste in essere un complesso di attività persecutorie come ingiurie, violenze e minacce, volte ad opprimere ed avvilire in modo durevole la personalità della vittima. Pur essendo tale delitto previsto dal codice come delitto contro la famiglia, va rilevato che il concetto di nucleo familiare va qui inteso in senso ampio, comprendendo anche tutte quelle intime relazioni e consuetudini di vita che diano luogo a stretti legami di assistenza reciproca.
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