Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Confisca

La confisca nel diritto penale, che si distingue dalla confisca amministrativa, consiste nell’espropriazione da parte dello Stato di cose attinenti al reato o di per se´ criminose. Essa può avere ad oggetto esclusivamente cose o animali ed è altresì necessario che non siano già di proprietà dello Stato. Secondo la legge, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono al reato, quali sono i mezzi (denaro, armi, strumenti, macchinari, preparati chimici) impiegati nell’esplicazione dell’attività punibile, purche´ abbiano avuto un legame diretto ed essenziale con l’esecuzione del reato, dovendosi escludere quelle utilizzate nelle attività meramente preparatorie. Inoltre sono confiscabili le cose destinate a commettere il reato, ossia i mezzi predisposti dal colpevole per conseguire lo scopo delittuoso, ma che non vennero effettivamente impiegati o perche´ il reato non giunse a compimento, o in quanto esuberanti o inidonei od insufficienti. Sono sottoposte a confisca anche le cose che costituiscono il prodotto del reato, e cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, e le cose che ne costituiscono il profitto, quelle cioè che ne costituiscono il prodotto indiretto (es. denaro ricavato dalla vendita di cose rubate). Ev obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè le cose date o promesse per determinare o istigare il soggetto al reato stesso, e delle cose la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione ed alienazione costituisce reato e che pertanto costituiscono ipotesi di criminosità intrinseca della cosa stessa. In tale ultimo caso la confisca può essere disposta anche se non è stata pronunciata una sentenza di condanna, requisito e presupposto necessario in tutte le altre ipotesi. Tradizionalmente si ritiene che la confisca costituisca una vera e propria misura di sicurezza (v. misure, confisca di sicurezza) di carattere reale poiche´ incide direttamente su cose delle quali si accerti o si presuma la pericolosità .

confisca amministrativa: è una sanzione amministrativa (v.) di carattere repressivo che si inserisce in un procedimento amministrativo sanzionatorio di un illecito amministrativo. Ev sanzione accessoria in quanto misura ulteriore rispetto alla sanzione principale prevista in caso di violazione di leggi amministrative. Ev atto a contenuto ablatorio perche´ comporta l’acquisto a titolo originario, da parte della P.A., del bene oggetto di confisca confisca, con conseguente privazione del diritto di proprietà del terzo titolare (una dottrina minoritaria configura, però , la confisca confisca come trasferimento coattivo). In ogni caso, non comporta alcun obbligo indennitario per la P.A.. La confisca confisca è preordinata a tutelare i più vari interessi pubblici (di carattere sanitario, fiscale, di polizia) attraverso la privazione del diritto di proprietà su cose pericolose o dannose. Spesso comporta la distruzione del bene, in quanto nocivo o pericoloso quando esso ha costituito lo strumento di commissione amministrativo. La confisca confisca si differenzia dalla confisca penale perche´ quest’ultima è sanzione accessoria alla condanna per la commissione di un reato. Costituisce esempio di confisca confisca la acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere eseguite in totale difformità o in assenza di concessione edilizia.

confisca bellica: è l’acquisto a titolo originario, da parte dello Stato, di beni sottratti ad altri Stati o, in alcuni casi, a privati nemici nel corso della guerra. Trova la sua ragione nel diritto di difesa dello Stato e mira a togliere la disponibilità dei beni agli Stati nemici per scopi di guerra. Ev regolata dal r.d. 8 luglio 1938 n. 1415, che si ispira alla convenzione dell’AIA del 21 luglio 1899 e 18 ottobre 1907. La confisca confisca è ammessa per tutta la durata della guerra e non oltre la sua fine, ragion per cui le navi, gli aeromobili e le merci catturate successivamente alla sua conclusione debbono essere restituite. Ev consentita anche per la guerra marittima ed anzi, in deroga al principio secondo cui possono essere confiscati solo beni di proprietà pubblica, è ammessa anche con riguardo alle navi private e al loro carico. La confisca confisca marittima ed aerea si attua attraverso tre distinte fasi: la visita della nave, la sua cattura e la confisca. Ev disposta per le navi pubbliche dall’autorità amministrativa competente. Per le navi e gli aeromobili privati alla cattura segue invece il giudizio di un apposito tribunale delle prede. La visita alle navi private nemiche o neutrali è eseguita dai militari delle navi da guerra ed ha lo scopo di accertare la nazionalità della nave. Sono soggette a cattura e confisca: le navi nemiche da guerra appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato avversario, le navi mercantili nemiche di proprietà privata, le navi mercantili private nei casi tassativamente previsti dalla legge. Il carattere nemico o neutrale della nave è determinato dalla nazionalità e, quindi, dalla bandiera che ha il diritto di usare.

confisca da parte dell’occupante: in base al Regolamento annesso alla convenzione dell’Aja del 1907 sulla guerra terrestre, l’occupante può confiscare i beni privati previo versamento di una adeguata indennità. Ev possibile la confisca anche di tutti quei beni che servono, per terra per mare e per aria, alla diffusione di notizie e al trasporto di cose, nonche´ di ogni specie di arma da guerra o di munizioni anche private. Il principio del divieto di confisca della proprietà privata in territorio nemico, affermatosi verso la fine del secolo XVIII, è stato oggetto di numerose violazioni durante le due guerre mondiali, tanto che gran parte della dottrina ritiene che vi sia stato un mutamento di prassi. In effetti, già nel corso della prima guerra mondiale furono adottate, dai belligeranti, misure che andavano dal sequestro fino alla liquidazione dei beni dei sudditi nemici. Molti trattati di pace, stipulati soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, obbligarono i vinti a restituire i beni alleati che erano stati oggetto di confisca. Per i beni confiscati dagli alleati ai sudditi nemici, fu imposto un risarcimento agli stessi Stati vinti, il che ha fatto supporre in dottrina che il principio del rispetto della proprietà privata sia stato confermato. Qualora vi sia stata una confisca illegittima, dal punto di vista del diritto internazionale, parte della dottrina ritiene che sia fatta salva la validità degli acquisti compiuti dai privati; ferma restando la responsabilità internazionale dello Stato che ha operato la confisca. Non si pone su questa linea teorica, ad esempio, l’Ordinanza francese sulle spoliazioni, del 21 aprile 1945, n. 45 – 770, la quale qualifica come possessore di mala fede chi abbia acquistato beni che furono oggetto di spoliazioni da parte degli occupanti e del Governo di Vichy. Tali limiti, ovviamente, non sussistono per le proprietà di Stato che invece possono essere oggetto di violenza bellica.

confisca nel contrabbando: la Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909 ha fissato i criteri in base ai quali è possibile procedere alla confisca di merci di contrabbando. Dal punto di vista della natura delle merci, la Dichiarazione ha esteso la possibilità di confisca non solo ai casi in cui si tratti di materiale bellico, ma anche a quelle che definisce di impiego misto. Il contrabbando può essere assoluto quando le merci in oggetto siano armi o loro parti, proiettili, cartucce, ovvero equipaggiamenti militari e così via. Si tratta invece di contrabbando condizionale, quando le merci in oggetto siano viveri, foraggi, navi battelli, imbarcazioni di ogni genere, nonche´ materiale telegrafico, telefonico, ferroviario ecc.. Per questo secondo tipo di contrabbando la Dichiarazione richiese che la merce fosse effettivamente destinata all’impiego delle Forze armate ovvero dell’Amministrazione dello Stato nemico. Durante le due guerre mondiali gli Stati belligeranti non hanno tenuto alcun conto della distinzione fra contrabbando assoluto e contrabbando condizionale. L’istituto de quo ha subito, a seguito delle guerre, una forte trasformazione, tramutandosi in blocco totale: gli Stati belligeranti hanno impedito per mare qualsiasi commercio con il nemico confiscando navi e merci neutrali dirette al territorio nemico od occupato dal nemico ed alle Forze armate nemiche. Non sembra che sia possibile, sul piano internazionale, inficiare tali misure adottate non in conformità con il regolamento del 1909, stante il carattere sempre più totalitario assunto dalle guerre. V. anche blocco marittimo.


Confini      |      Conflitto


 
.