Risponde di tale reato, introdotto dalla l. n. 26 1990 all’art. 316 bis c.p., chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità . Lo scopo di tale disposizione di legge è il limitare il fenomeno, diffusosi negli ultimi anni, consistente nell’avviare pretestuose attività economiche in aree economicamente depresse al fine di ottenere sovvenzioni e contributi dallo Stato, distraendo poi tali fondi per altri fini, lucrando in tal modo sul tasso agevolato del finanziamento.
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