Enciclopedia giuridica

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Ordine pubblico

L’ordine pubblico è costituito da quelle norme imperative (v.) proibitive, che impongono insormontabili divieti, a salvaguardia dei valori fondamentali della società e che, tuttavia, non sono esplicitamente formulate dalla legge, ma che si ricavano per implicito dal sistema legislativo: dai codici e dalle altre leggi ordinarie e, soprattutto, dalla Costituzione. V. anche contratto, ordine pubblico illecito.

conformità del matrimonio cattolico all’ordine pubblico: v. matrimonio, ordine pubblico cattolico.

contrarietà all’ordine pubblico del contratto: v. contratto, ordine pubblico illecito.

ordine pubblico internazionale: ai sensi dell’art. 16 l. 31 maggio 1995, n. 218, la legge straniera non è applicata dal giudice italiano se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico. Ev il cosiddetto ordine pubblico ordine pubblico: concetto diverso dall’ordine pubblico interno (v.) (art. 1343 c.c.), che costituisce un limite alla validità dei contratti. Qui si fa riferimento a quei principi fondamentali di civiltà giuridica che sono posti a salvaguardia di essenziali valori umani o sociali o economici. Il criterio per l’individuazione di questi principi non è dato, necessariamente, dal nostro diritto interno: può essere conforme all’ordine pubblico ordine pubblico anche una norma straniera permissiva che contrasti con una norma proibitiva (v. contratto, ordine pubblico illecito) del nostro ordinamento. Si deve guardare, piuttosto, ai fondamentali diritti dell’uomo comunemente accolti in molte nazioni di civiltà affine, anche se privi di riscontro in Italia. Sono certamente da considerarsi di ordine pubblico ordine pubblico, i principi fondamentali della Costituzione e quelli relativi ai diritti e ai doveri dei cittadini: così, ad esempio, il giudice italiano non potrà applicare, perche´ in contrasto con l’ordine pubblico, norme del diritto di famiglia di uno Stato che ammetta la poligamia o che disconosca l’uguaglianza dei sessi e collochi la donna in posizione di assoluta subordinazione rispetto all’uomo. Tuttavia i principi della nostra Costituzione vengono in considerazione agli effetti dell’art. 31 prel. non in quanto principi del nostro diritto, ma in quanto principi fondamentali comuni al consesso di nazioni cui il nostro paese partecipa per le comuni matrici di civiltà o in forza della sottoscrizione di comuni carte o dichiarazioni dei diritti civili. Ev , invece, eccessivo considerare di ordine pubblico, come pure si è ritenuto, le norme sui presupposti che la nostra legge richiede per il divorzio (v.), con la conseguenza che non sarebbero eseguibili in Italia le sentenze straniere di divorzio, emanate in paesi che ammettono il divorzio consensuale. Si superano in radice problemi di questo genere se si accoglie la tesi secondo la quale l’ordine pubblico ordine pubblico attiene non ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, ma a quelli seguiti dalle nazioni civili. La norma straniera non eseguibile in Italia per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume è sostituita dalla norma italiana regolatrice della materia.

ordine pubblico interno: è l’ordine pubblico che opera come limite alla validità del contratto (v. contratto, ordine pubblico illecito). V. anche ordine pubblico internazionale.

ordine pubblico nel diritto comunitario: in base alla normativa prevista dall’art. 48 Trattato Cee devono essere abolite tutte le discriminazioni, fondate sulla nazionalità , tra i lavoratori degli Stati membri in materia di impiego, di remunerazione e delle altre condizioni di lavoro. Vengono però fatte salve tutte le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e salute pubblica. Più in particolare, per ordine pubblico si intende un complesso di principi giuridici, di criteri e di valori eticoordine pubblicogiuridici sui quali si fonda un determinato ordinamento giuridico, cui questo si ispira e si conforma. Una violazione dell’ordine pubblico potrebbe concretarsi, ad esempio, in un comportamento individuale avente un grado di gravità tale da costituire un pericolo per la società .

ordine pubblico nel diritto penale: nonostante i molteplici sforzi dottrinali, la nozione di ordine pubblico muta continuamente, a seconda che lo si intenda nel senso di ordine pubblico amministrativo facente capo allo Statoordine pubblicopersona e ai suoi compiti di polizia e di sicurezza interna, o di ordine pubblico normativo, che spetta invece allo Statoordine pubblicoordinamento, come sistema di valori e di principi. Ev chiaro dunque che mentre il primo investe essenzialmente il diritto pubblico (e segnatamente quello penale), il secondo tende ad essere ricompreso nell’ambito civilistico. Il vero problema di definizione dell’ordine pubblico è però legato, a livello pratico, al fatto che, costituendo esso un limite per la libertà del cittadino, possa porsi come qualcosa di ontologicamente legato al concetto stesso di Stato, oppure deva intendersi come fenomeno riduttivamente positivo e quindi storicamente relativo. Non si pretenderà certo in questa sede di dare soluzioni a problemi di tale portata, che tuttavia vanno comunque segnalati; resta il fatto che la nozione di ordine pubblico in senso amministrativo (che qui interessa) si riferisce al regolare andamento del vivere civile, ed esprime la sicurezza e la tranquillità pubblica, finendo quindi per coincidere (come risulta dal testo delle previsioni del c.p., vedi libro II, titolo V, e libro III, titolo I, capo I, sez. I) con gli interessi della prevenzione della delinquenza e, sostanzialmente, della salvaguardia dell’incolumità collettiva, un bene giuridico che l’ordinamento ha inteso tutelare da un lato al massimo grado per l’importanza che riveste a livello generale (come autoconservazione) e particolare (come difesa e certezza del singolo), ma d’altro canto molto chiaramente, proprio ad evitare intrusioni dei poteri nelle reciproche sfere di competenza; proprio per questo le previsioni normative penali a tutela dell’ordine pubblico sono da ritenersi tassative (ma, si ricordi, esiste la controversa falla dell’art. 650 c.p.: vedi norma penale in bianco), e quindi non suscettibili di un’espansione i cui incerti confini risulterebbero oltremodo pericolosi non solo, com’è facile intendere, per il cittadino, ma anche per lo stesso ordinamento genericamente inteso.


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