Figura organizzatoria appartenente alla categoria degli enti pubblici professionali. Ciascun ordine professionale è composto dagli esercenti la rispettiva professione (v. professioni intellettuali), iscritti negli appositi albi professionali (v.), alla cui tenuta provvede lo stesso ordine professionale. L’ordine professionale rappresenta nei confronti dei terzi la categoria professionale ed ha poteri disciplinari nei confronti dei singoli iscritti. Primo e più importante organo collegiale dell’ordine professionale è l’assemblea degli iscritti che, oltre a svolgere la funzione elettorale, provvede alla approvazione dei bilanci preventivi e consultivi e alle decisioni programmatiche sugli indirizzi generali dell’attività dell’ordine professionale. Accanto ad essa c’è il consiglio, il cui presidente presiede l’assemblea degli iscritti, che è l’organo collegiale esterno rappresentativo dell’ordine professionale con funzioni di gestione dell’ente, costituito esclusivamente da componenti dell’ordine professionale eletti dai colleghi, a cui spetta designare i membri per le commissioni esaminatrici per gli esami di Stato, il presidente, il segretario, il tesoriere e il Collegio dei revisori dei conti. I controlli amministrativi su tali organi sono molto scarsi. Di regola sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, il quale può nominare un commissario straordinario, nel caso in cui l’assemblea degli iscritti non provveda alla costituzione del Consiglio dell’ordine professionale o questo non sia in grado di funzionare ovvero compia gravi irregolarità e pertanto venga sciolto. Gli ordine professionale di una stessa professione possono unirsi in una federazione per provvedere agli interessi comuni.
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