ordine di consegna improprio: nel trasporto marittimo, il documento non rappresentativo della merce trasportata, avente la precipua funzione di individuare il soggetto al quale deve essere consegnata la merce. Tale documento è emesso dal caricatore o dal possessore della polizza di carico (v. polizza, ordine di consegna di carico) e contiene l’ordine al comandante della nave o al raccomandatario di consegnare una parte determinata della merce rappresentata dalla polizza di carico o dalla polizza ricevuto per l’imbarco ad un determinato soggetto, con facoltà di revoca dell’emittente.
ordine di consegna proprio: titolo di credito rappresentativo della merce trasportata per via mare mediante il quale il vettore o il raccomandatario, dopo aver emesso la polizza di carico (v. polizza, ordine di consegna di carico) o la polizza ricevuto per l’imbarco, ordina al comandante della nave di consegnare al possessore dello stesso ordine una determinata frazione delle merci rappresentate dalla polizza. Sull’originale trasferibile della polizza di carico deve essere annotata la natura, quantità e qualità delle merci specificate in ciascun ordine; quando i vari ordini di consegna ricomprendano l’intero carico rappresentato dalla polizza, tale documento deve essere ritirato (art. 466 c. nav.).
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