Il regime tributario degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero è contenuta nell’art. 10 ter della l. n. 77 del 1983 novellato dal d.leg. n. 83 del 1992. I proventi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati negli Stati membri Cee e conformi alle direttive Cee nn. 85/611 e 88/220, le cui quote vengano collocate nel territorio italiano, sono tassati alla fonte attraverso una ritenuta del 12,50% sugli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto. La ritenuta è operata dai soggetti residenti in Italia per il tramite dei quali avviene la commercializzazione delle quote o azioni dell’organismo. Tale ritenuta è a titolo d’imposta per le persone fisiche, le società di persone (e soggetti equiparati) non esercenti attività d’impresa e gli enti non commerciali, mentre è a titolo d’acconto per tutti gli altri soggetti (società di capitali, enti commerciali, società di persone esercenti attività d’impresa). Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in Stati Cee e conformi alle direttive possono avvalersi, per gli investimenti effettuati in Italia, delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia limitatamente alla parte dei redditi e proventi imputabili ai possessori di quote non residenti in Italia. Tale possibilità è subordinata alla condizione che analogo trattamento sia riservato agli organismi italiani dall’ordinamento dello Stato in cui è situato l’organismo. Se i suddetti proventi sono percepiti all’estero concorrono a formare la base imponibile, ma le persone fisiche, le società di persone non esercenti attività d’impresa e gli enti non commerciali possono optare per la tassazione separata con la medesima aliquota del 12,50% prevista per la ritenuta alla fonte. Se invece si sceglie la tassazione ordinaria è possibile ottenere il credito d’imposta. Per i proventi (compreso la plusvalenza sul valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni) degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie o comunque situati in Stati non appartenenti alla Cee è prevista un’imposizione attraverso una ritenuta del 12,50% che ha sempre natura di acconto sulle imposte sui redditi. La ritenuta avviene attraverso l’interposizione dei soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni.
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