Enciclopedia giuridica

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Organismi rappresentativi del personale

L’organizzazione dei lavoratori all’interno dell’impresa come espressione di una solidarietà di gruppo finalizzata alla tutela degli interessi collettivi rappresenta uno degli aspetti più significativi del diritto sindacale. In Italia, tuttavia, la struttura organizzativa privilegiata dal movimento sindacale, sin dalle origini, è stata quella territoriale e centralizzata, con un ruolo marginale degli organismi rappresentativi del personale interni ai luoghi di lavoro. Le commissioni interne (v.), organismo unitario di rappresentanza del personale in azienda, ha sempre sofferto di una carenza di legittimazione da parte del sindacato e, soprattutto, di una carenza di poteri contrattuali. Con il c.d. autunno caldo del 1969 – 70 si verificarono profondi mutamenti che fecero cornice alla nascita di movimenti spontanei di organizzazione operaia estranei alle strutture sindacali, costituendosi a livello aziendale nuove strutture unitarie rappresentative di tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali; i delegati, l’assemblea, il consiglio di fabbrica (o dei delegati). Con la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (v.) previste dalla l. n. 300 del 1970 il sindacato confederale (Cgilorganismi rappresentativi del personaleCislorganismi rappresentativi del personaleUil) riconoscerà nei suddetti consigli di fabbrica l’istanza sindacale di base con poteri di contrattazione sui posti di lavoro. Si delinea così un modello in cui le r.s.a. coincidono sostanzialmente con i consigli di fabbrica, dovendo concorrere alla formazione di questi ultimi in primo luogo gli iscritti alla tre confederazioni e i lavoratori non iscritti che, su iniziativa delle stesse, per loro libera scelta intendano parteciparvi (patto federativo tra le confederazioni sindacali del luglio 1972). Con la rottura dell’unità di azione tra le confederazioni, consumata nella seconda metà degli anni 80, e la progressiva occlusione dei canali di democrazia che consentono il mantenimento di un adeguato consenso dei rappresentati (crisi di rappresentatività dei sindacati confederali), si è fatta pressante l’esigenza di rimodellare il sistema di rappresentanza in azienda per delineare strutture e responsabilità secondo regole chiare e certe. Sul modo in cui realizzare tale superamento e mettere mano ad una riforma degli organismi rappresentativi del personale il confronto è aperto e vede da un lato una serie di proposte di legge, dall’altro l’iniziativa del sindacato, entrambe ispirate alla costituzione di organismi unitari a base elettivo nell’ambito dell’impresa. Si segnalano, sotto il primo profilo, i progetti di legge del sen. Giugni n. 1550 del 27 gennaio 1989 e quello dell’on. Ghezzi del 30 marzo 1989; sotto il secondo profilo, l’intesaorganismi rappresentativi del personalequadro fra Cgil, Cisl e Uil del 1o marzo 1991 ed il successivo protocollo del 3 luglio 1993 fra governo e parti sociali, entrambi volti alla creazione di nuovi organismi rappresentativi del personale, denominati rappresentanze sindacali unitarie (rsu) (v. rappresentanze sindacali aziendali; democrazia, organismi rappresentativi del personale sindacale). L’intesa sulle rsu conferma l’esperienza italiana del canale unico di rappresentanza (in cui confluiscono, cioè , le istanze rappresentative di tutti i lavoratori e quelle espresse dagli iscritti al sindacato), prevedendo un meccanismo in parte elettivo (2/3 dei seggi), in parte riservato all’elezione o designazione dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto collettivo aziendale.


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