Lo statuto dei lavoratori, all’art. 19, prevede la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva (v.). Tali organismi devono possedere particolari requisiti essenziali, rimanendo invece liberi per quanto attiene alla loro struttura giuridicorappresentanze sindacali aziendaliorganizzativa. Innanzitutto le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite solo su iniziativa dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, a prescindere comunque dalla loro iscrizione a un sindacato. In secondo luogo l’art. 19 richiede un minimum di istituzionalizzazione del costituendo organismo aziendale, dato dalla necessità che esso risulti collegato (nell’ambito di) ad associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero ad associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma comunque firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva. Nell’interpretazione della norma di cui all’art. 19 statuto dei lavoratori si è giunti a ravvisarvi la chiara volontà del legislatore di incentivare l’adesione alle principali confederazioni sindacali sfavorendo nel contempo organizzazioni sindacali locali ma pure organizzazioni meramente categoriali, per entrambe le quali è richiesto il collegamento con confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Quest’ultimo elemento esprime bene, dal suo canto, la visione privilegiata del legislatore statutario nei confronti di interlocutori particolarmente responsabili e rappresentativi. La contrattazione collettiva (v.) ha integrato negli anni la disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali, specie per quel che riguarda i procedimenti formativi delle stesse. Va sottolineato, tornando alla ratio della norma, che l’individuazione corretta dei soggetti sindacali legittimati a costituire le rappresentanze sindacali aziendali riveste particolare importanza perche´ esclusivamente ad esse la legge riconosce i diritti sindacali previsti nel titolo III dello statuto dei lavoratori (v. ad es. assemblea). L’ultimo comma dell’art. 19, norma di discussa utilità e scarsa concretizzazione, prevede infine che nel caso di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali aziendali possano istituire organi di coordinamento. La materia ha subito una notevole modifica in seguito all’esito del referendum popolare dell’11 giugno 1995, che ha parzialmente abrogato l’art. 19 statuto dei lavoratori; in particolare, caducato il comma 1o, lett. a, nonche´ lett. b (limitatamente alle parole non affiliate alle predette confederazioni e alle parole nazionali o provinciali), la norma di risulta sancisce ora che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. In sostanza, ai criteri precedenti (appartenenza alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero alle associazioni sindacali, non affiliate alle precedenti confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva), si è ora sostituito un unico criterio: l’appartenenza ad associazioni che abbiano stipulato contratti collettivi di qualsiasi tipo, inclusi i contratti aziendali. L’esito della consultazione referendaria non dovrebbe determinare conseguenze rilevanti per quanto riguarda il settore industriale: nella maggior parte dei casi, infatti, le confederazioni maggiormente rappresentative sono anche firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, così come in genere i contratti collettivi aziendali sono sottoscritti da organizzazioni sindacali riconducibili nell’ambito delle predette confederazioni. Tuttavia, se da un punto di vista strettamente giuridico il nuovo art. 19 appare autosufficiente, ragionando in prospettiva e cogliendo i rischi di frammentazione indotti dalla abrogazione dei requisiti di rappresentatività storica (o comunque extraaziendale), appare auspicabile l’intervento del legislatore, sia per ridefinire i tratti essenziali delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, sia per la valenza sistematica assunta dal concetto di organizzazione maggiormente rappresentativa anche ai fini diversi da quelli considerati dall’art. 19 statuto dei lavoratori. Nell’ambito della sentita esigenza di un coordinamento sindacale delle maggiori confederazioni all’interno dell’impresa, l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (che non viene in alcun modo modificato dal referendum) ha previsto la possibilità di costituire rappresentanze sindacali unitarie (rsu) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. La composizione delle suddette rappresentanze risente dell’esigenza di una effettiva rappresentatività delle medesime, giacche´ è stato previsto un meccanismo in parte elettivo, da parte dei lavoratori dell’unità produttiva (2/3 dei seggi), in parte ancora con riguardo alle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva stessa (1/3 dei seggi). In tal modo pur dandosi spazio alla volontà dei lavoratori, viene comunque salvaguardato il ruolo delle organizzazioni sindacali esterne, normalmente individuabili nelle confederazioni maggiormente rappresentative (v. sindacato maggiormente rappresentativo).
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