L’espromissione, come la delegazione (v.) e l’accollo (v.), è un’operazione che consente la contestuale estinzione di due rapporti obbligatori in base ai quali un soggetto A (espromesso) è , al tempo stesso, debitore e creditore rispettivamente dei soggetti C (espromissario) e B (espromittente). L’espromissione differisce dalla delegazione per il fatto che l’iniziativa dell’operazione non è assunta da A, come nella delegazione, ma da B, senza delegazione del primo: B, espromittente, si obbliga spontaneamente nei confronti di C, espromissario, ad adempiere il debito di A, espromesso. L’espromissione è un contratto fra il terzo espromittente e il creditore espromissario: il debito del terzo non è validamente assunto dall’espromittente se manca il consenso del creditore. Funzione di questo contratto è l’assunzione del debito altrui: esso dà luogo ad un mero arricchimento; non attribuisce al terzo un’azione di regresso verso il debitore. Ev però possibile che il creditore, ricevendo il pagamento da parte del terzo, lo surroghi nei suoi diritti verso il debitore a norma dell’art. 1201 c.c. (v. surrogazione). L’espromissione può essere privativa o cumulativa, come la delegazione (art. 1272, comma 1o, c.c.); ma può essere solo parzialmente astratta; la si può astrarre dal rapporto di provvista (fra A, espromesso e B espromittente), non dal rapporto di valuta (fra A, espromesso, e C, espromissario); e l’espromittente può sempre rifiutarsi di pagare eccependo la mancanza del rapporto di valuta (art. 1271, commi 2o e 3o, c.c.).
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