perdono giudiziale: causa di estinzione del reato (v.), applicabile al solo diritto minorile, che ricorre nel caso in cui il colpevole, al tempo della commissione del reato non avesse compiuto i diciotto anni; che questi non sia stato condannato in precedenza a pene detentive per delitto, in chi sia delinquente (v.) abituale o professionale; che il minore non abbia già goduto del perdono giudiziale; che il giudice ritenga di potere applicare una pena, pecuniaria o detentiva contenuta entro certi limiti; che il giudice in base a determinate circostanze, presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 169 c.p.). Il perdono consente di evitare il rinvio a giudizio (v.), ovvero la condanna del minore, e quindi può essere concesso sia all’udienza preliminare sia al dibattimento. L’applicazione del perdono presuppone un accertamento della responsabilità penale (v. responsabilità, perdono penale) del minore; per tale motivo la sentenza che applica il perdono può essere soggetta ad impugnazione (v.) (art. 428 c.p.p. e art. 32 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448).
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