Assicurazione del ramo trasporti che copre persone e merci nell’arco di un singolo viaggio, indipendentemente dal tempo impiegato per compierlo. Nei trasporti marittimi il viaggio inizia al momento del caricamento delle merci e termina dopo che è stata scaricata la merce. Nel settore aereo inizia nella fase in cui l’aereo comincia le operazioni di decollo e termina nel momento in cui si concludono le manovre di atterraggio. Nel trasporto terrestre la polizza entra in vigore al momento della consegna delle merci alla partenza fino allo scarico nelle mani del destinatario.
assicurazione viaggio collettiva: è stipulata solitamente da imprese pubbliche o private o da associazioni e ha lo scopo di coprire determinati rischi a favore dei dipendenti o degli iscritti.
assicurazione viaggio da chiodo a chiodo: è l’assicurazione viaggio delle opere d’arte che debbono essere trasportate. La copertura parte dal momento in cui le opere vengono rimosse dal luogo di provenienza fino a quando vengono sistemate nel luogo di destinazione.
assicurazione viaggio del credito all’esportazione: è l’assicurazione viaggio che copre i rischi di insolvenza che derivano dall’esportazione di merci, prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori all’estero. Vale il principio della globalità , l’obbligo di assicurare tutto il giro d’affari con l’estero.
assicurazione viaggio fluttuante: è creata per chi ha merci in magazzino e ha una forte variabilità di beni in deposito. Solitamente sono coperti i danni di incendio e furto. L’assicurato comunica via via, a scadenze fisse, il valore delle merci in magazzino, in base alla giacenza effettiva o prevista. Soltanto a fine anno viene determinato l’ammontare definitivo del premio.
assicurazione viaggio in quovis: è il contratto di assicurazione viaggio nel trasporto marittimo nel quale non viene indicato il nome della nave che effettuerà il trasporto delle merci.
assicurazione viaggio per i cacciatori: la l. n. 968 del 1977 prevede che i cacciatori si assicurino con una polizza di responsabilità civile per tutti i rischi connessi all’esercizio della caccia. Ev previsto un massimale di un miliardo, con il limite di 750 milioni per ogni persona danneggiata e di 250 milioni per danni ad animali o cose.
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