Enciclopedia giuridica

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Incendio

Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore di vaste proporzioni che tende a diffondersi e non può essere spento facilmente. Questa nozione restrittiva, che, del resto corrisponde al significato che la parola ha nel linguaggio usuale, si impone, sia perche´ la legge penale (cfr. art. 424) distingue l’incendio dal fatto di appiccare fuoco ad un oggetto, sia perche´ l’incendio è considerato come delitto contro l’incolumità pubblica. Se il fuoco provocato è di lievi proporzioni e non è tale da creare un pericolo per un numero determinato di persone, non può parlarsi di incendio, come nel caso che venga data alle fiamme una piccola ed isolata baracca di legno situata fra le rupi di una nuda montagna (semplice danneggiamento: art. 635 c.p.). Il codice distingue l’incendio vero e proprio dal danneggiamento seguito da incendio, mentre dell’incendio colposo si occupa nell’art. 449. (Magagnoli).


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