Corte d’assise: l’art. 5 c.p.p. innova completamente la disciplina in materia di competenza della assise assise, quale era prevista dall’art. 29 codice previgente. La norma non sembra presentare particolari problemi interpretativi. Dal punto di vista pratico le innovazioni più rilevanti sono: a) la esclusione della competenza della assise assise nei casi di tentato omicidio, anche se aggravato; b) l’esclusione della stessa competenza dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dal titolo I del libro II del c.p., quando la pena edittale sia inferiore, nel massimo, ai dieci anni di reclusione; c) l’attrazione, per converso, nella competenza della assise assise dei reati previsti dalla l. 20 giugno 1952, n. 645, e della l. 9 ottobre 1967, n. 962, sempre che trattasi di reati punibili con pena non inferiore nel massimo ai 10 anni di reclusione, nonche´ l’attuazione del reato di cui all’art. 630 c.p., in tutti i casi in cui dal fatto sia derivata, nonche´ l’attrazione del reato di cui all’art. 630 c.p., in tutti i casi in cui dal fatto sia derivata, volontariamente o meno, la morte del sequestrato (commi 2o e 3o del citato art. 630); casi, questi, che prevalentemente la giurisprudenza della Cassazione, contrariamente a quanto mostra la Relazione, aveva fatto rientrare nella competenza del tribunale.
Assicurazioni | | | Assistenza |