politica comunitaria agricola (Pac): disciplinata nel titolo II della parte II (artt. 38 – 47) del Trattato Cee, essa tende alla creazione ed alla organizzazione del mercato comune agricolo. La politica comunitaria politica comunitaria comprende l’agricoltura ed il commercio dei prodotti agricoli, ossia dei prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, nonche´ i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. Tuttavia, la pesca è divenuta una politica autonoma dal 1977. Tale politica è intesa ad incrementare la produttività dell’agricoltura, ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione rurale, a stabilizzare i mercati, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Al fine del raggiungimento di detti obiettivi sono stati previsti alcuni strumenti come: l’organizzazione comune dei mercati agricoli; la politica uniforme dei prezzi e la creazione di uno o più fondi comunitari. Più in particolare, per risolvere il difficile problema di come inserire in un sistema comune di mercato i diversi sistemi agricoli nazionali e giungere ad un mercato comunitario dei prodotti agricoli, sono stati introdotti tre principi fondamentali: la fissazione di prezzi unici all’interno della Cee per ciascun prodotto agricolo; la preferenza comunitaria, ossia l’obbligo di preferire prodotti comunitari rispetto a quelli dei Paesi terzi ed infine la solidarietà finanziaria comune per le spese di funzionamento della politica comunitaria politica comunitaria. A fondamento della politica comunitaria politica comunitaria vi sono le organizzazioni comuni di mercato, ciascuna relativa ad un prodotto o a gruppi di prodotti, con la fissazione di un prezzo indicativo intorno al quale dovrebbe attestarsi quello effettivo di mercato. Per il loro funzionamento sono previsti tre diversi strumenti: il ritiro dal mercato della quota eccedente di offerta da parte degli organismi di intervento nazionali (per l’Italia l’Aima), mediante il versamento ai produttori di un prezzo che può raggiungere il 90%, 95% di quello indicativo; i prelievi agricoli all’importazione, in modo da eliminare le differenze di prezzo tra prodotti interni ed importati; le restituzioni all’esportazione in modo da consentire il collocamento nei mercati internazionali dei prodotti comunitari eccedenti. La politica comunitaria politica comunitaria, inoltre, comprende delle misure volte al sostegno dei prezzi e dei redditi agricoli; si tratta in particolare, degli aiuti al consumo ed alla trasformazione e degli aiuti alla produzione; così come un insieme di misure e disposizioni destinate agli investimenti nelle aziende agricole, alle attività di trasformazione e di commercializzazione, alle infrastrutture, all’irrigazione e forestazione, all’assistenza tecnica e divulgazione. Infine la politica comunitaria politica comunitaria comprende anche la politica delle strutture, costituita dall’insieme delle disposizioni e delle misure ad hoc destinate agli investimenti nelle aziende agricole, alle attività di trasformazione e di commercializzazione, alle infrastrutture, alla irrigazione e forestazione, all’assistenza tecnica e divulgazione. Tra la politica dei prezzi e dei mercati e la politica delle strutture esiste una differenza basilare; mentre la prima è di esclusiva competenza comunitaria con la conseguenza che le relative spese rientrano nel bilancio comunitario, nella seconda l’azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri anche sotto il profilo degli aiuti da erogare. Lo strumento finanziario della politica comunitaria politica comunitaria è il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga) (v.).
politica comunitaria commerciale: disciplinata nel titolo II della parte III, artt. 110 – 116, è di esclusiva competenza comunitaria a partire dalla fine del periodo transitorio. Essa comprende: le importazioni; le modificazioni tariffarie; la conclusione di accordi tariffari e commerciali (v. accordi, politica comunitaria commerciali e tariffari della Cee); l’uniformazione delle misure di liberalizzazione; la politica di esportazione; le misure di difesa commerciale tra cui quelle da adottare in caso di dumping (v.) e sovvenzioni; l’organizzazione di una azione comune degli Stati membri nel quadro delle organizzazioni internazionali di carattere economico. Quanto alle importazioni, vige il principio generale del divieto di qualunque restrizione quantitativa, anche se gli Stati membri, ai sensi di taluni regolamenti comunitari, possono applicare dei contingenti nei confronti di specifici prodotti. La Commissione, comunque, può adottare delle misure di salvaguardia ed imporre una limitazione od una sospensione temporanea alle importazioni ed anche gli Stati, in casi di urgenza, possono adottare, a titolo conservativo, le medesime misure, ma la Commissione deve avviare una procedura di inchiesta. Quanto alle importazioni di merci contraffatte, la normativa comunitaria in vigore riconosce al titolare di un marchio di fabbrica o di commercio il diritto di ottenere, alle condizioni stabilite, che le autorità doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l’immissione in libera pratica in uno Stato membro. A loro volta, le autorità nazionali competenti adottano le misure necessarie a distruggere o a mettere fuori dei circuiti commerciali le merci riconosciute come contraffatte. Quanto all’esportazione, altre disposizioni comunitarie stabiliscono quali restrizioni alle esportazioni possono restare in vigore in taluni Stati membri così esportazioni. come le garanzie ed i finanziamenti alle
politica comunitaria dei consumatori: v. consumatori, protezione comunitaria dei politica comunitaria.
politica comunitaria dei trasporti: v. trasporti, politica comunitaria dei politica comunitaria.
politica comunitaria dell’ambiente: v. ambiente, politica comunitaria dell’politica comunitaria.
politica comunitaria della pesca: v. pesca, politica comunitaria della politica comunitaria.
politica comunitaria dell’energia: v. energia, politica comunitaria dell’politica comunitaria.
politica comunitaria delle strutture: v. politica comunitaria agricola.
politica comunitaria di ricerca e di sviluppo: v. ricerca e sviluppo, politica comunitaria della politica comunitaria.
politica comunitaria economica e monetaria: v. Unione economica e monetaria.
politica comunitaria estera e di sicurezza comune (Pesc): prevista dal Trattato di Maastricht, abbraccia tutte le questioni che attengono alla sicurezza dell’Unione europea (v.) ed alla definizione e realizzazione a termine di una politica di difesa comune. Gli obiettivi della politica comunitaria politica comunitaria (art. J.1 del Trattato di Maastricht) sono: la salvaguardia dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione; il rafforzamento con ogni misura possibile dell’Unione e dei suoi Stati membri; il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale; la promozione della cooperazione internazionale; lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto. La gestione della politica comunitaria politica comunitaria è principalmente di competenza del Consiglio dei ministri riunito a livello di Ministri degli affari esteri. Tuttavia, nel processo decisionale intervengono quasi tutti gli organi comunitari, secondo la seguente procedura: il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti della politica comunitaria politica comunitaria, ai quali il Consiglio dei ministri è tenuto ad uniformarsi, decidendo all’unanimità quali questioni sono oggetto di una azione comune da parte dell’Unione europea (cooperazione nel quadro dell’Ocse; politica di disarmo e di controllo degli armamenti in Europa; non proliferazione delle armi nucleari; aspetti economici della sicurezza europea; relazioni con i Paesi dell’est; rafforzamento della posizione comunitaria nell’ambito delle Nazioni Unite) e stabilendo i mezzi, le procedure, le condizioni e la durata per l’attuazione delle azioni comuni in precedenza definite. Alla presidenza del Consiglio è affidato il compito di rappresentare l’Unione a livello internazionale, mentre il Comitato politico (v. comitato, politica comunitaria politico) formula pareri su ogni situazione internazionale e controlla l’attuazione delle politiche comunitarie in questo campo. Molto limitato, invece, è il ruolo della Commissione così come quello del Parlamento europeo; la prima è responsabile del coordinamento delle politiche comunitarie con la politica comunitaria politica comunitaria, mentre il secondo può emettere, su richiesta della Presidenza del Consiglio, dei pareri non vincolanti. L’attuazione concreta della politica comunitaria politica comunitaria è tuttavia ancora parziale; infatti, è rimandato al futuro e più precisamente al 1996, anno di convocazione di una conferenza destinata a valutare i progressi compiuti dalla politica comunitaria politica comunitaria, ed al 1998, anno di scadenza del Trattato che istituisce l’Ueo. Per queste date sarà considerata la possibilità di una fusione della Ueo con la Comunità ed una intensificazione dei suoi rapporti con la Nato (v. Organizzazione internazionale, politica comunitaria del Trattato dell’Atlantico del Nord).
politica comunitaria industriale: non rientra tra i vari strumenti indicati dall’art. 3 del Trattato Cee, per la creazione del mercato interno; la sua esigenza, tuttavia, si impose all’attenzione comunitaria fin dall’inizio e nel 1970, la Commissione presentò un memorandum (c.d. Memorandum Colonna) che costitùı la base utilizzata dal Consiglio per adottare il primo programma di azione nel settore della politica industriale e tecnologica. In questo contesto, sono stati intrapresi due tipi di azione comunitaria: il primo mira a creare un contesto economico e sociale favorevole all’efficienza delle imprese e ad una evoluzione atta a garantirne il miglioramento, pur facendo procedere gli adeguamenti necessari ad un ritmo socialmente tollerabile; l’altro tipo di azione, invece, individua obbiettivi non previsti dal Trattato; si tratta quindi di una azione di orientamento e di stimolo. Specifica attenzione è stata dedicata alle industrie in via di contrazione o di profonda ristrutturazione (ad es. siderurgiche, tessili, ecc.); ai settori a tecnologia avanzata ed all’industria automobilistica. Il Trattato di Maastricht ha potenziato la politica comunitaria politica comunitaria. L’art. 130, infatti, prevede che la Comunità e gli Stati membri provvedano affinche´ siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria comunitaria. A tal fine, la loro azione è rivolta ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali; a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità così come alla cooperazione tra le stesse; ed a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
politica comunitaria regionale: trova il suo fondamento nell’art. 130A del Trattato Cee, aggiunto dall’Atto unico europeo (v.), in cui si afferma che, la Comunità europea, al fine del rafforzamento della coesione economica e sociale, mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. L’art. 130C poi, precisa che il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fers) (v.) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti in ambito comunitario, partecipando allo sviluppo ed all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonche´ alla riconversione di quelle industriali in declino. Di conseguenza, pertanto, la politica regionale rientra nell’azione più generale di rafforzamento della coesione economica e sociale (rinvio). In questo contesto si possono ricordare le operazioni integrate (ad es. Napoli, 1979) ed i programmi integrati mediterranei (Pim). V. anche comitato, politica comunitaria delle regioni.
politica comunitaria sociale: espressamente prevista nei Trattati istitutivi come necessario completamento della libera circolazione delle persone, essa ha come suoi obbiettivi: la piena occupazione; il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; la partecipazione delle parti sociali alle decisioni in materia di economia e di politica sociale. Il regime istituito dalle Comunità è fondato sui seguenti principi: innanzi tutto i lavoratori degli Stati membri, per quanto concerne il diritto di fruire delle prestazioni sociali, sono equiparati ai lavoratori nazionali; in secondo luogo, i periodi di lavoro e di assicurazione maturati in diversi Stati membri vengono cumulati per calcolare le prestazioni; infine, il beneficiario può chiedere, in qualsiasi momento, di trasferire i suoi diritti alle prestazioni sociali da uno Stato membro ad un altro. Lo strumento finanziario della politica in questione è il Fondo sociale europeo (Fse) (v.). In occasione del Consiglio europeo di Strasburgo del 1989 è stata adottata da undici Paesi membri (esclusa la Gran Bretagna) una Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, che avrebbe dovuto fornire le indicazioni per lo sviluppo della futura politica sociale della Comunità . L’importanza della Carta risiede nella volontà espressa dagli Stati membri che la hanno approvata, di conferire al mercato unico quella dimensione sociale non sufficientemente messa in luce attraverso l’Atto unico europeo (v.). Il Trattato di Maastricht ha ulteriormente snellito le procedure previste per l’adozione delle proposte della Commissione, ampliando i settori in cui l’atto può essere approvato a maggioranza qualificata. L’opposizione della Gran Bretagna si è avuta anche in questo caso e per tale motivo, ogni atto adottato in tale settore non coinvolgerà questo Paese che ha ottenuto una speciale clausola derogatoria (optingpolitica comunitariaout) per tutte le questioni riguardanti la materia. La mancata partecipazione del Regno Unito impone l’adozione degli atti comunitari in materia a maggioranza assoluta degli undici Stati membri (ad es. sicurezza sociale; protezione sociale dei lavoratori; contributi finanziari per la creazione di posti di lavoro) ed a maggioranza qualificata degli undici Stati membri per cui sono richiesti 44 voti su 66 (ad. es. miglioramento dell’ambiente di lavoro; condizioni di lavoro). Rimangono, invece, esclusi da qualunque azione comune i seguenti settori: retribuzioni; diritto sindacale; diritto di sciopero e serrata.
Plusvalore | | | Polizia |