competenza comunitaria concorrente: competenza comunitaria a determinare gli obiettivi da conseguire, mentre lo Stato mantiene la competenza a specificare gli strumenti, i mezzi e le forme mediante i quali conseguire i fini comuni individuati dalle istituzioni comunitarie. Per l’esercizio di detta competenza è stato attribuito alla Comunità il potere di adottare un atto denominato direttiva (v.) (Cee ed Euratom) o raccomandazione (v.) (Ceca). Spetta poi allo Stato adottare la normativa di integrazione relativa agli strumenti, ai mezzi ed alle forme, grazie alla quale la direttiva stessa viene applicata. Questo tipo di competenza comunitaria si è molto esteso con l’Atto unico europeo.
competenza comunitaria di attribuzione: insieme delle attribuzioni specificamente trasferite dagli Stati alla Comunità europea. Le istituzioni comunitarie, infatti, non dispongono del potere generale di adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione degli obiettivi dei Trattati. Esse possono esercitare questo potere solo nei casi in cui i Trattati lo prevedono espressamente. Con riferimento al sistema Cee, ciò è nettamente sancito sia nell’art. 3 che nell’art. 189 del Trattato istitutivo, in quanto il primo stabilisce che la Comunità deve svolgere le azioni indicate nell’articolo stesso alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal Trattato, mentre il secondo ribadisce che per l’assolvimento dei loro compiti ed alle condizioni contemplate dal Trattato Cee, il Consiglio e la Commissione stabiliscono degli atti determinati (regolamenti, decisioni e direttive). Tuttavia, competenza di attribuzione non significa che le istituzioni abbiano solo le competenze ad essa espressamente attribuite, occorre infatti ricordare la competenza comunitaria implicita (v.).
competenza comunitaria esclusiva: competenza a disciplinare globalmente i rapporti giuridici che, con riferimento a taluni settori, è stata trasferita dagli Stati membri alla Comunità europea, la quale la esercita emanando dei regolamenti (Cee ed Euratom) e delle decisioni generali (Ceca). Ad esempio, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la politica commerciale comune di cui all’art. 113 del Trattato Cee è a partire dalla fine del periodo transitorio, di competenza esclusiva della Comunità .
competenza comunitaria esterna: competenza ad intrattenere relazioni sia con Stati terzi che con organizzazioni internazionali. I rapporti con gli Stati si esprimono: 1) attraverso il diritto di legazione attivo e passivo che incontra un limite importante: le delegazioni della Commissione possono occuparsi esclusivamente delle materie di competenza comunitaria; 2) attraverso la stipulazione di accordi internazionali. Circa i rapporti con le organizzazioni internazionali, spetta alla Commissione assicurare tutti i collegamenti utili con le N.U., i suoi istituti specializzati ed il Gatt, così come con le altre organizzazioni internazionali; spetta invece alla Cee il compito di attuare ogni utile forma di cooperazione con il Consiglio d’Europa e una stretta collaborazione con l’Oece. In linea generale, nell’ambito delle organizzazioni internazionali, le Comunità hanno lo status di osservatore senza diritto di voto.
competenza comunitaria implicita: competenza da intendersi in una duplice accezione; ossia, da un canto, come competenza ad adottare misure che non sono espressamente e specificatamente previste nei trattati, ma risultano indispensabili per assicurare un servizio efficace e appropriato della competenza attribuita ad una istituzione comunitaria (c.d. teoria dei poteri impliciti) (rinvio) e dall’altro, come competenza che ha il suo fondamento nel dettato degli artt. 95 del Trattato Ceca, 235 del Trattato Cee e 203 del Trattato Euratom. Tali articoli stabiliscono che quando una azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità senza che i necessari poteri siano stati previsti dai trattati, il Consiglio deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo avere consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso. In quest’ultimo caso, diversamente dal primo, le competenze vengono dedotte da una analisi degli obbiettivi dei trattati e non dal fatto che esse servano all’esercizio dei poteri di cui la Comunità è già dotata. L’elaborazione della prima accezione di competenza implicita è stata effettuata dalla Corte di giustizia della Comunità europea nelle sentenze 16 luglio 1956, in causa 8/55 Fè dè ration Charbonniè re de Belgique; 31 marzo 1971 in causa 22/70 AETR e 14 luglio 1976 in cause riunite 3, 4 e 6/76 Kramer.
parallelismo tra competenza comunitaria interna ed esterna: con tale concetto si intende che in tutte le materie in cui le Comunità hanno, in base ai trattati istitutivi, competenza ad emanare atti di legislazione comunitaria esse hanno anche implicitamente la competenza a concludere accordi con Stati terzi. Inoltre, nel momento in cui è stata esercita la competenza all’interno della Comunità in una determinata materia o nel momento in cui un accordo sia stato concluso in una determinata materia dalla Comunità , la competenza esterna diviene esclusiva rispetto a quella degli Stati membri. Gli Stati membri ossia sono liberi di stipulare accordi internazionali fino a quando la Comunità non abbia agito all’interno od all’esterno. Nell’elaborazione di questo concetto ha avuto un ruolo determinante la Corte di giustizia delle Comunità europee. Ev stato infatti questo organo giurisdizionale che in un primo momento, con la sentenza AETR (1971), ritenne che la competenza a concludere accordi non dovesse sempre risultare da una attribuzione implicita del trattato ma potesse derivare anche da altre disposizioni del trattato e da atti di diritto derivato; pertanto, quando la Comunità avesse adottato disposizioni contenenti delle norme comuni, gli Stati membri non potevano, ne´ individualmente ne´ collettivamente contrarre con Stati terzi obbligazioni che incidessero su dette norme. Ne derivava quindi che la competenza esterna comunitaria sussisteva soltanto se la Comunità aveva già esercitato la sua competenza interna (c.d. parallelismo delle competenze). Tuttavia, nella successiva sentenza Kramer del 1976 e nel parere 1/76 la Corte è andata oltre, ed ha escluso che il previo esercizio di una competenza esterna prestabilita sia condizione necessaria per l’esercizio delle competenze esterne; è venuto perciò meno il principio del parallelismo tra le due competenze di cui alla precedente sentenza del 1971.
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