Enciclopedia giuridica

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Inchiesta



inchiesta di bandiera: accertamento della nazionalità di una nave privata o mercantile da parte di una nave da guerra, a seguito dell’esercizio del c.d. diritto di visita. Dopo che la nave mercantile sospettata, a richiesta, abbia mostrato la bandiera, se permangono dubbi sulla sua nazionalità (uso fraudolento di bandiera), o vi siano sospetti di attività illecite (pirateria; tratta degli schiavi, trasmissioni radio non autorizzate) si può procedere a visita, mediante invio a bordo di un ufficiale, con il compito di esaminare le carte di bordo e di effettuare gli accertamenti necessari. V. anche diritto, inchiesta di visita.

inchiesta formale: se dal processo verbale dell’inchiesta sommaria (v.) risulta che un sinistro marittimo sia avvenuto per dolo o per colpa, il direttore marittimo o l’autorità consolare competente devono disporre l’inchiesta inchiesta, la quale è volta a ricostruire lo svolgimento del sinistro, nonche´ ad accertare le cause che hanno determinato l’evento. Nelle cause per i sinistri marittimi i fatti risultanti dall’inchiesta inchiesta si hanno per accertati, salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse. L’art. 580 c.nav. prevede che la competenza allo svolgimento delle inchieste sia determinata dal luogo del sinistro se avvenuto nel mare territoriale, ovvero dal luogo del primo approdo della nave danneggiata. L’inchiesta inchiesta deve in ogni caso essere disposta qualora ne facciano richiesta gli interessati o le associazioni sindacali che li rappresentano.

inchiesta internazionale: modo di soluzione pacifica delle controversie internazionali, mirante in principio a facilitare indirettamente l’accordo tra le parti in causa, previsto anche dall’art. 33 della Carta Onu. Procedimento di accertamento dei fatti (factinchiestafinding) previsto con varie modalità preventivamente da trattati, che disciplina l’azione di individui (a volte costituiti in Commissione) deputati all’accertamento dei fatti di una determinata situazione, secondo le regole di procedura dettate. Qualora l’accertamento dei fatti richieda l’ingresso nel territorio di una delle parti in controversia, sono necessari: 1) il consenso dello Stato al cui territorio si deve accedere; 2) le garanzie necessarie a tutelare l’indipendenza degli autori dell’inchiesta. Il rapporto che conclude l’inchiesta inchiesta non è in genere vincolante, a meno che le parti non decidano altrimenti. Un esempio in tal senso è dato dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, secondo la quale l’accertamento dei fatti operato dalla commissione arbitrale specializzata cui possono rivolgersi gli Stati, salvo accordo in senso contrario, sarà considerato definitivo dalle parti in controversia (Annesso VIII, art. 5, commi 1o e 2o).

inchiesta parlamentare: l’inchiesta inchiesta, pur non prevista dallo Statuto albertino, era già in uso nell’ordinamento prefascista, ove veniva compiuta da apposite commissioni istituite mediante legge approvata da entrambe le Camere. Nel vigente ordinamento, quando occorre acquisire informazioni circa una determinata materia di pubblico interesse, ciascuna Camera può disporre inchiesta inchiesta, in base all’art. 82 Cost.. Non per questo si deve escludere la possibilità che le Camere deliberino congiuntamente, con legge o atto bicamerale non legislativo, l’istituzione di commissioni bicamerali d’inchiesta, nei casi in cui l’indagine si presenti complessa o abbia una spiccata connotazione politica. I componenti della commissione d’inchiesta sono nominati dal presidente d’Assemblea su designazione dei gruppi parlamentari di appartenenza, in proporzione alla loro consistenza numerica. Il Presidente della commissione e l’ufficio di presidenza sono eletti dai componenti della commissione, tra i membri di essa; il Presidente può tuttavia essere nominato dal Presidente della Camera di appartenenza anche al di fuori dei componenti della commissione salvo, ove si tratti di commissione bicamerale, l’accordo tra i Presidenti delle due Camere. Le inchieste parlamentari possono essere legislative, se dirette ad acquisire informazioni e dati su situazioni determinate sulle quali il Parlamento dovrà legiferare, oppure politiche, se dirette ad indagare sull’attività del Governo (potere ispettivo e di controllo politico). La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria (art. 82, comma 2o, Cost.). Qualora la commissione e il giudice penale indaghino sul medesimo fatto, la commissione, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 231/1975, ha l’obbligo di trasmettere all’autorità giudiziaria gli atti e i documenti in suo possesso, salvo quelli che, da essa formati, abbia ritenuto di mantenere segreti per il proficuo svolgimento delle sue funzioni. Le commissioni possono, cioè , stabilire un segreto funzionale, nei limiti consentiti dall’atto istitutivo di esse ed in quanto necessario al perseguimento dei loro scopi istituzionali. Conclusi i lavori, la commissione presenta all’Assemblea una relazione che viene discussa e votata. Spesso esse non hanno dato i risultati sperati e ciò , come ritenuto da autorevole dottrina, sia per il difetto di collaborazione tra Parlamento e Amministrazione che per l’eccessivo numero dei componenti le commissioni stesse, conseguenza dell’applicazione del criterio di proporzionalità tra i vari gruppi parlamentari.

inchiesta sommaria: in caso di sinistro marittimo l’autorità marittima o doganale del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, deve procedere a sommarie indagini sulle cause del sinistro. L’inchiesta inchiesta costituisce un’attività amministrativa, collocata dal c. nav. nella disciplina dell’istruzione preventiva, volta ad accertare fatti rilevanti in previsione di processi civili e penali. L’autorità competente a svolgere l’indagine sommaria compila un processo verbale del quale trasmette copia all’autorità competente a disporre l’inchiesta formale (v.).


Incesto      |      Inchmaree clause


 
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