Enciclopedia giuridica

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Sottosegretario



sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri: la figura è stata disciplinata con la l. n. 400 del 1988 (artt. 4 e 20), con un’enfasi giustificata dall’importante ruolo politico svolto spesso con grande rilievo. Il sottosegretario sottosegretario assolve ai compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio, del quale opera una sostituzione informale in caso di brevi assenze o impedimenti. Coordina l’attività dei sottosegretario nominati presso la Presidenza del Consiglio in relazione agli incarichi attribuiti ai Ministri senza portafoglio. Il sottosegretario sottosegretario viene nominato nella prima riunione del Consiglio dei ministri (v.) come primo atto del nuovo Governo (v.), formalizzato poi con d.p.r.. Del Consiglio egli diviene il segretario, curandone l’organizzazione e il funzionamento, ma senza diritto di voto. (Vetritto).

sottosegretario di Stato: funzionario onorario (v.) non necessario, di nomina politica, subordinato al ministro (v.), con il quale collabora nella gestione di un settore dell’amministrazione statale. Pur non essendo previsto in Costituzione, il sottosegretario è considerato, per consuetudine costituzionale, organo del Governo (v.). La figura del sottosegretario nacque in Inghilterra nel ’700 per consentire al Governo di assistere alle sedute del Parlamento; Napoleone la introdusse in Francia con funzioni più spiccatamente amministrative. In Italia, il sottosegretario fu istituito dalla l. 12 febbraio 1888, n. 5195, seguita dal r.d. 1o marzo 1888, n. 5247, adottata per iniziativa di Francesco Crispi. Fu questa una delle prime sostanziali innovazioni apportate al modello ministeriale cavouriano, che prevedeva un segretario generale di carriera e con funzioni proprie di raccordo tra ministro e apparato. La sua introduzione rappresentò il segno del prevalere della politica sull’amministrazione, dopo un periodo di problematica coesistenza del segretario generale, di estrazione burocratica, con il capo di gabinetto, di nomina politica. Nella storia costituzionale e amministrativa del nostro Paese il ruolo del sottosegretario ha oscillato tra quello di un viceministro e quello di un alto burocrate. Mentre nel periodo statutario prevalse l’aspetto politico, con il fascismo si impose quello amministrativo; quindi, dopo un breve periodo di pressoche´ totale assimilazione tra ministro e sottosegretario nel pieno dell’emergenza bellica, la Costituzione ha ristabilito una posizione più simile a quella originaria. Nel periodo repubblicano al sottosegretario sottosegretario è stata progressivamente assegnata una posizione sempre più assimilabile a quella del ministro, tanto per il ruolo di equilibrio delle maggioranze assunto nel quadro dei governi di coalizione, quanto per la somma di funzioni proprie e delegate raccolta sul versante amministrativo. Momento di arrivo di tale processo può essere considerato l’art. 10 della l. n. 400 del 1988. Vi si prevede che il sottosegretario sottosegretario venga scelto in base ad un concerto tra Presidente del Consiglio e ministro per coadiuvare quest’ultimo. La nomina viene poi formalizzata con un d.p.r.. Lo stesso articolo assegna al sottosegretario un ruolo di rappresentanza del Governo presso le Camere, ove egli può intervenire alle sedute e sostenere la discussione rispondendo ad interrogazioni ed interpellanze (v. interpellanza e interrogazione). In materia amministrativa, tra il ministro e il sottosegretario sottosegretario vi è , più che una gerarchia in senso stretto, un rapporto di direzione, che si estrinseca in atti di indirizzo e direttive. Anche in questa materia, peraltro, il sottosegretario sottosegretario ricopre un ruolo di indirizzo politico e di alta amministrazione, molto vicino a quello del ministro. Non a caso, la recente reintroduzione della figura del segretario generale al vertice del Ministero delle finanze, con funzioni spiccatamente amministrative, con la l. 29 ottobre 1991, n. 358, non ha comportato la soppressione del relativo sottosegretario. (Vetritto).


Sottoscrizione degli atti processuali      |      Sottosuolo


 
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