La consuetudine costituzionale disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali o gli istituti costituzionali, differenziandosi dalla consuetudine (v. usi) di diritto comune, che riguarda esclusivamente rapporti interprivati. Quanto all’elemento materiale (diuturnitas), per aversi consuetudine costituzionale può risultare sufficiente un numero limitato di casi o precedenti, posti in essere da organi costituzionali. Proprio in quanto ricavabile da una prassi discontinua, di regola può farsi derivare da essa la liceità , e non la necessarietà , del comportamento, sicche´ viene spesso definita come consuetudine facoltizzante nel duplice senso di fonte di norme che riconoscono diritti o facoltà e di fonte di norme attributive di poteri. In tal caso, quanto all’elemento psicologico (opinio iuris), sarà sufficiente la convinzione della giuridica possibilità del comportamento, assumendo rilevanza determinante la mancanza di contestazioni rispetto al comportamento tenuto. La consuetudine costituzionale incide prevalentemente su materie organizzative creando norme attributive di poteri o disciplinanti poteri già esistenti e così colmando eventuali lacune del testo costituzionale. La consuetudine costituzionale assume maggiore rilevanza nelle costituzioni flessibili ove potrebbe configurarsi come consuetudine contra costitutionem (si pensi all’evoluzione del regime statutario da costituzionale puro a parlamentare). Tuttavia il fenomeno può non considerarsi estraneo al nostro ordinamento, sebbene a costituzione rigida, ove si faccia riferimento alla regola della controfirma di alcuni atti del Presidente della Repubblica da parte del ministro competente anziche´ di quello proponente, come invece prevede l’art. 89 Cost., salvo ad intendere tale regola come integrativa di una lacuna individuata in via interpretativa dalla disposizione costituzionale in questione. La consuetudine costituzionale si configura assai spesso come propter costitutionem nelle costituzioni brevi (quali lo stesso Statuto albertino) ove vi è maggiore possibilità di reperire lacune. Se pur con minore incidenza, ciò può verificarsi anche nelle costituzioni lunghe come quella vigente in Italia: si pensi, ad esempio, alla possibilità da parte del Governo di porre la questione di fiducia sull’approvazione parlamentare di un disegno di legge o su altra sua proposta. In base a consuetudine costituzionale sono inoltre sorti nuovi istituti quali il vice presidente del Consiglio o i ministri senza portafoglio (successivamente previsti e disciplinati dalla l. n. 400 del 1988). La consuetudine costituzionale, che possiamo considerare fonte sopraordinata alla legge ordinaria, in tanto può considerarsi legittima, sia essa contra o propter costitutionem, in quanto conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento.
Constatazione | | | Consuetudine internazionale |