riabilitazione del condannato: la funzione di tale istituto consiste nella reintegrazione del condannato, che abbia già scontato la pena principale, in tutte le facoltà e diritti, preclusi per effetto dalla condanna (art. 178 c.p.). Importa l’estinzione della pena accessoria e di ogni altro effetto penale della condanna.
riabilitazione del fallito: fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito; è pronunciata con sentenza a favore di chi abbia pagato interamente i creditori o abbia adempiuto il concordato pagando ai creditori chirografari almeno il 25% o abbia dato prova di buona condotta nei 5 anni successivi alla chiusura del fallimento, sempre che non abbia subito condanne per bancarotta fraudolenta o altri gravi reati e non sia intervenuta riabilitazione del condannato (artt. 142 ss. l. fall.).
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