Enciclopedia giuridica

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Santa Sede

Per santa Sede si intende il Romano Pontefice, la Segreteria di Stato, il Consiglio degli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della curia romana, qualora non si evinca altrimenti dal contesto o dalla natura della questione (can. 361). Spetta alla santa Sede il governo della Chiesa universale oltre alla rappresentanza nei rapporti di diritto esterno. La santa Sede è una persona morale per lo stesso diritto divino (can. 113). La definizione canonica della santa Sede è stata recepita dal Trattato lateranense del 1929. Con tale atto si riconosce altresì a tale organismo la piena sovranità ed indipendenza per l’espletamento dei compiti inerenti al proprio ministero, sia nella chiesa italiana, sia nella chiesa universale. In Italia, inoltre, la santa Sede gode della personalità giuridica a livello pubblicistico ed a livello privatistico. La santa Sede, infatti, godeva della personalità giuridica prima del 1870 e tale riconoscimento non era venuto meno dopo l’occupazione di Roma. La santa Sede nel Concordato del 1929 (art. 29, lett. c) è ricompresa al primo posto tra gli enti ecclesiastici provvisti di personalità giuridica. Tale riconoscimento, del resto, è stato confermato dagli Accordi di Villa Madama del 1984. Il carattere peculiare di tale organismo comporta, tra l’altro, che la santa Sede non debba assoggettarsi agli obblighi previsti per gli enti ecclesiastici (v.). Nel Trattato lateranense lo Stato prende atto, inoltre, che la santa Sede è dotata altresì di soggettività a livello internazionale. La santa Sede, infatti, pur dichiarandosi neutrale rispetto alle questioni temporali, è un soggetto sovrano in quanto esercita la sua sovranità sullo Stato Città del Vaticano ed ha rapporti con gli altri Stati. La santa Sede si presenta come ente territoriale e come ente ecclesiale,


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