Enciclopedia giuridica

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Enti ecclesiastici



enti ecclesiastici acattolici: sono gli organienti ecclesiasticiistituzioni in cui le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono articolate. Lo Stato, infatti, riconosce la personalità giuridica degli istituti cui danno vita, o possano dare vita, le confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’art. 2 della l. n. 1159 del 1929 dispone che tali enti ecclesiastici possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del capo dello Stato su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri. Il riconoscimento ha luogo a richiesta di qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell’interno, presentata al prefetto competente per territorio. Ev previsto, inoltre, che gli enti ecclesiastici enti ecclesiastici sono soggetti, al pari degli enti pubblici, alla vigilanza e alla tutela governativa, esercitate dal Ministro dell’interno. La vigilanza include la facoltà di ordinare visite od ispezioni a carico degli stessi. In caso di gravi irregolarità nell’amministrazione o di mancato funzionamento degli organi statutari, il Ministro dell’interno può sciogliere l’amministrazione degli enti e nominare un commissario governativo per la gestione temporanea, e, in qualunque tempo, previo parere del Consiglio di Stato, può promuovere un decreto presidenziale per dichiarare la nullità di atti o di deliberazioni degli enti ecclesiastici enti ecclesiastici, che abbiano violato leggi o regolamenti. Diversa è la disciplina prevista per gli enti delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il cui regime è disciplinato dalla l. n. 449 del 1984. Essa prevede che lo Stato riconoscerà la personalità giuridica di codesti enti quando sia richiesta dalla Tavola valdese, allegando un delibera del Sinodo con cui l’ente sia stato eretto in istituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese, e quando l’ente abbia congiuntamente fini di culto, di istruzione e beneficenza. Nel riconoscimento di tali enti non sembra che alla P.A. sia stato attribuito alcun potere discrezionale, il governo deve solo verificare il carattere ecclesiastico dell’ente e che questo persegua i tre fini suddetti. Gli enti, una volta riconosciuti, sono soggetti solo al controllo statuale sugli acquisti, mentre, per ogni altra attività di gestione ordinaria e straordinaria, operano sotto il controllo e con l’approvazione della Tavola valdese, senza ingerenza da parte di alcun potere pubblico. La personalità giuridica di tali enti cessa o per iniziativa della Tavola valdese o per mutamento dei fini. Nel caso in cui il Sinodo revochi l’erezione dell’ente in istituto autonomo, la notifica di tale provvedimento al Ministro dell’interno importa l’estinzione dell’ente come persona giuridica e la devoluzione del suo patrimonio all’ente morale indicato nella delibera sinodale. Del pari, il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica. In entrambi i casi, poiche´ la perdita della personalità giuridica civile avviene per revoca dell’originario provvedimento che l’aveva riconosciuta, il Ministro dell’interno dovrà promuovere l’emissione di un decreto presidenziale, previo parere del Consiglio di Stato. Riguardo agli enti delle Chiese avventiste, la disciplina del riconoscimento della personalità giuridica è in parte ricalcata su quella riguardante il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica. Anch’essi devono avere un fine di religione o di culto, nonche´ essere rappresentati giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano domiciliato in Italia, e sono riconosciuti come persone giuridiche con d.p.r., udito il parere del Consiglio di Stato. Una volta ottenuto il riconoscimento, gli enti in questione acquistano nel diritto dello Stato la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti, e hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Inoltre, ogni mutamento sostanziale del patrimonio e del modo di esistere di un ente avventista acquista efficacia civile con d.p.r., udito il parere del Consiglio di Stato. Quando il mutamento sopravvenuto faccia perdere all’ente avventista uno dei requisiti per il riconoscimento, l’ente perde anche la personalità giuridica, che è revocata con d.p.r., sentito il Consiglio di Stato e l’Unione delle Chiese avventiste. Per quanto concerne gli enti dell’ADI la l. n. 517 del 1988 non contiene alcuna norma che disciplini il futuro riconoscimento di altri enti, ma ha solo provveduto a riconoscere come persone giuridiche alcuni enti già esistenti, perciò ad essi si applicano le norme previste nel c.c. per gli enti privati (artt. 12 e 14 c.c.). La l. n. 101 del 1989 ha riconosciuto, invece, la personalità giuridica delle Comunità ebraiche e dell’Unione di esse, nonche´ ha previsto che altre istituzioni e altri enti ebraici possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, con decreto presidenziale, a domanda del rappresentante dell’ente, su proposta del Ministro dell’interno e sentito il Consiglio di Stato. Per ottenere tale riconoscimento gli enti devono presentare il requisito soggettivo di essere stati approvati dalle Comunità competenti per territorio e dall’Unione, nonche´ il requisito oggettivo di avere fini di religione o di culto, ossia di occuparsi dell’espletamento del magistero rabbinico, dell’esercizio del culto, della formazione dei rabbini, della prestazione dei servizi rituali, dello studio dell’ebraismo e dell’educazione ebraica. Gli enti che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti. La disciplina prevista per la modifica, l’estinzione e la soppressione di tali enti è analoga a quella che, in tali materie è prevista per gli enti della Chiesa cattolica. Diversa è la situazione giuridica per gli enti confessionali stranieri in Italia, la cui personalità giuridica sia riconosciuta dall’ordinamento dello Stato dove hanno sede, i quali intendono operare nel nostro paese. Tali enti intanto possono essere considerati dotati di personalità giuridica, e avere lo stesso trattamento giuridico fatto dall’ordinamento italiano alle persone giuridiche nazionali, nonche´ avere piena capacità giuridica e di agire nel campo del diritto privato anche nell’ordinamento italiano, in quanto ricorrano tre requisiti: personalità giuridica riconosciuta all’estero, conformità all’ordine pubblico dei fini e dell’attività dell’ente, trattamento paritario degli enti italiani nel paese straniero, cui ha sede l’ente che chiede il riconoscimento della personalità giuridica.

acquisti degli enti ecclesiastici: l’ordinamento italiano riconosce agli enti ecclesiastici la capacità di acquistare, ossia di essere destinatari di atti giuridici produttivi di un aumento delle dimensioni patrimoniali proprie. L’art. 17 c.c. impone il controllo dello Stato sugli enti ecclesiastici enti ecclesiastici. Il fine è quello di evitare eccessive concentrazioni della ricchezza in capo ad essi, o anche per garantire una più vigile presenza dello Stato nell’attività di amministrazione interna che li riguarda, per verificare la rispondenza effettiva tra patrimonio ed attività istituzionali loro proprie. Il principio della libertà e del diritto degli enti confessionali agli acquisti è sancito dall’art. 7.5, Accordo 18 febbraio 1984, recepito nell’ordinamento italiano con l. 25 marzo 1985 n. 121. L’iniziativa è rimessa al rappresentante dell’ente ecclesiastico che avvia il procedimento con la proposizione al prefetto della domanda per l’autorizzazione agli acquisti. L’istruttoria è attività di competenza del prefetto, a seguito della presentazione della domanda per l’autorizzazione all’acquisto da parte del rappresentante dell’ente ecclesiastico. Essi si sostanzia nella raccolta di informazioni sull’opportunità della domanda stessa. Ma quando si tratti di eredità o legati, in considerazione della natura gratuita e mortis causa degli atti, le informazioni, che tendono alla precisazione del valore del bene, si fanno assai circostanziate e, a carico degli organismi interpellati, possono essere imposte con dovere di risposta al prefetto, entro termini perentori (90 giorni). Il procedimento è avviato dal rappresentante dell’ente, su domanda (diretta al prefetto della provincia sede della persona giuridica) corredata di tutti i documenti necessari a comprovare la legittimazione dell’ente all’acquisto. A seguito di ciò , il prefetto istruisce la domanda, raccogliendo i pareri e le informazioni che questi ritenga utili e necessarie a fondamento della decisione sulla domanda. Completata l’istruttoria, il prefetto trasmette gli atti al Ministero dell’interno, corredandoli del proprio parere. Il Ministro può accogliere la domanda e, previo parere del Consiglio di Stato, promuovere il d.p.r. di autorizzazione (art. 5 disp. att. c.c.; art. 16 r.d. n. 289 del 1930) o al contrario, rifiutarla, in tal caso riferendone al Consiglio dei ministri. L’autorizzazione canonica agli acquisti va comprovata attraverso documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al prefetto, trattandosi di una dichiarazione di volontà propria dell’autorità ecclesiastica che può essere la Santa Sede o il vescovo diocesano (per gli enti soggetti alla sua autorità ). In questo caso le norme dello Stato operano un rinvio implicito al diritto canonico, che stabilisce quando sia competente la Santa Sede o il vescovo nel concedere l’autorizzazione ecclesiastica all’acquisto (can. 638 §2; 1277; 1292 e 2; 1295). Secondo l’art. 17 c.c. e gli artt. 5 e 7 disp. att. c.c., è il capo dello Stato a decidere sulle domande per gli enti della Chiesa cattolica e per gli enti di confessioni religiose di minoranza, con cui lo Stato abbia stipulato intese. Per gli enti delle altre confessioni religiose, la competenza è ripartita tra prefetto e autorità generale.

attività degli enti ecclesiastici: gli enti ecclesiastici sono soggetti di diritto muniti di personalità giuridica e con scopo di culto, assistenza, istruzione, con un patrimonio proprio ed un’esistenza civile propria, indipendente da quella delle persone che li compongono. A tali enti è riconosciuta la capacità di svolgere attività giuridicamente rilevanti per l’ordinamento dello Stato; la normativa civile tuttavia pone una differenza tra l’ipotesi che l’ente ecclesiastico svolga attività di religione e di culto, oppure attività che siano caratterizzate da una diversa natura (ad es. commerciale, a scopo di lucro): in quest’ultimo caso infatti, avranno luogo precisi controlli governativi. Questi ultimi infatti se sono sicuramente esclusi per le attività di religione e di culto, sussistono, invece, per gli acquisti e tutte quelle attività capaci di operare un mutamento sensibile della loro sfera patrimoniale. Sono enti ecclesiastici di religione e di culto, ai sensi dell’art. 16 l. 222/85, le attività dirette all’esercizio del culto e alla cura d’anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopo missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Complessivamente considerate, esse costituiscono uno dei requisiti generali necessari all’ente ecclesiastico per ottenere il riconoscimento civile (art. 7.2 l. n. 121 del 1985), sempre che tale attività sia costitutiva ed essenziale. Gli enti ecclesiastici sono liberi di svolgere attività extrareligiose (che siano lecite per lo Stato e conformi alle finalità degli enti stessi), ossia attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e commerciali, che lo Stato assoggetta alle leggi ordinarie ed al connesso regime tributario (art. 7.3). Sebbene lo Stato, in rapporto alle attività di religione e di culto di enti ecclesiastici, fissa che esse non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne´ di speciali gravami fiscali (art. 20 Cost.), predispone tuttavia un controllo proprio (oltre a quello di diritto canonico esplicitamente previsto dal can. 1273), circa gli acquisti delle persone giuridiche ecclesiastiche (artt. 17, 473, 600, 783 e 786 c.c.). Si tratta di un principio generale dell’ordinamento italiano al quale si uniforma, integrandolo, l’art. 7.5 Accordo 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 1985) nel prevedere che gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

enti ecclesiastici cattolici: sono gli organienti ecclesiasticiistituzioni in cui la Chiesa cattolica è articolata, e che hanno ottenuto la personalità giuridica civile, assumendo così la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Oggi le norme che disciplinano il riconoscimento degli enti ecclesiastici enti ecclesiastici sono contenute nelle leggi 20 maggio 1985, n. 206 e n. 222, e nel d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33, che ha approvato il regolamento di esecuzione della l. n. 222 del 1985. Nel nostro ordinamento, attualmente, la personalità giuridica degli enti è riconosciuta in tre modi diversi: o per legge, quando sia il legislatore a riconoscere la personalità; o perche´ l’ente sia stato costituito secondo uno schema previsto dalla legge, cosicche´ ottiene la personalità giuridica quando il suo atto costitutivo sia riconosciuto conforme a legge dall’autorità giudiziaria e sia trascritto in un apposito registro; o di volta in volta, con apposito provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, emesso nella forma del d.p.r.. Accanto agli enti ecclesiastici enti ecclesiastici riconosciuti con tale modalità occorre tener presente che vi sono enti che hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato, ossia perche´ riconosciuti da lungo tempo, anche immemorabile, come persone giuridiche: è il caso, di solito, di enti la cui personalità è riconosciuta da epoca anteriore alla formazione dello Stato italiano. I requisiti di carattere generale che devono ricorrere affinche´ gli enti ecclesiastici enti ecclesiastici ottengano il riconoscimento sono quattro. Il primo, di carattere oggettivo, è che gli enti siano costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica; il secondo requisito è che l’autorità ecclesiastica abbia dato il proprio assenso a che l’ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica; il terzo, di carattere oggettivo, è che abbia sede in Italia; il quarto è che abbia un fine di religione o di culto, e che tale fine sia costitutivo ed essenziale, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. Hanno, per definizione di legge, detto fine essenziale di religione o di culto gli enti ecclesiastici che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari (art. 2, comma 1o, l. n. 222 del 1985). Per la legge sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Invece non sono considerate attività di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali e lucrative. Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici enti ecclesiastici, con decreto del capo dello Stato, ha inizio con la domanda effettuata da chi rappresenta l’ente, alla quale devono essere allegati i documenti atti a provare i requisiti necessari al riconoscimento. La domanda va presentata presso la prefettura del luogo in cui l’ente ha sede, essendo tale ufficio dello Stato organo periferico della Direzione generale degli affari dei culti del Ministro dell’interno. Il prefetto competente istruisce la domanda, acquisendo, ove occorrano, ulteriori elementi di giudizio, che può chiedere direttamente allo stesso ente da riconoscere, dopodiche´ la trasmette con proprio rapporto al Ministro dell’interno, il quale raccolto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, e, ove i requisiti previsti dalla legge ricorrano tutti e siano valutati favorevolmente, promuove l’emanazione del d.p.r. con il quale è concesso il riconoscimento. Qualora si tratti di enti ecclesiastici che operino solo nell’ambito delle materie di spettanza regionale, è la regione competente al riconoscimento della personalità giuridica. Ottenuta la personalità giuridica, l’ente assume la qualifica di enti ecclesiastici enti ecclesiastici civilmente riconosciuto, ed ha l’onere di richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche in modo da rendere conoscibili le norme sul funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza. La mancata iscrizione nel registro degli enti comporterà l’applicazione, per gli enti ecclesiastici che hanno chiesto o ottenuto la personalità giuridica dopo il 3 giugno 1985, delle norme previste dal c.c. per le persone giuridiche private (artt. 35 e 33, ult. comma). Particolare è il riconoscimento della personalità giuridica delle diocesi, parrocchie e istituti per il sostentamento del clero; esso ha luogo in forza di un procedimento abbreviato, in cui all’autorità governativa spetta di controllare la legittimità e la regolarità degli atti dell’autorità ecclesiastica. Si tratta di una sorta di procedimento di omologazione attribuito alla competenza della P.A., anziche´ dell’autorità giudiziaria, come avviene per il riconoscimento della personalità giuridica delle società di capitali. Le modificazioni, cui possono andare soggetti gli enti ecclesiastici enti ecclesiastici, devono essere riconosciute con un procedimento uguale a quello previsto per il riconoscimento della personalità giuridica; infatti ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistere di un ente, per essere efficace nel diritto statale, deve avvenire con d.p.r., udito il parere del Consiglio di Stato. Codesto provvedimento governativo è trasmesso d’ufficio al registro delle persone giuridiche in cui è iscritto l’ente, affinche´ sia a sua volta iscritto, in modo da essere opponibile ai terzi. Infine l’ente può perdere la personalità giuridica, anche per un autonomo provvedimento dell’autorità governativa di revoca del riconoscimento. Ciò avviene quando l’ente perde uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento civile. La revoca deve essere deliberata con un procedimento analogo a quello seguito per il riconoscimento, e perciò con d.p.r., udito il Consiglio di Stato.

lascito a favore di enti ecclesiastici: v. lascito, enti ecclesiastici a favore di enti ecclesiastici.

patrimonio storicoenti ecclesiasticiartistico degli enti ecclesiastici: v. patrimonio storicoenti ecclesiasticiartistico, enti ecclesiastici degli enti ecclesiastici.

trattamento tributario degli enti ecclesiastici: la legislazione dello Stato italiano in materia, è orientata in senso benevolo verso gli enti ecclesiastici. La l. 16 dicembre 1977, n. 904, artt. 8 e 25 lett. g, ha disposto l’esenzione dall’Invim degli immobili destinati all’esercizio di culto. Tale esenzione è richiamata dall’art. 45 l. n. 222 del 1985. Le esenzioni dall’Invim sono disposte in via generale dall’art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche. Gli immobili appartenenti alla Santa Sede elencati agli artt. 13, 14 e 15 del Trattato Lateranense, sono esenti, ex art. 16, da qualsiasi tributo. Ai fini delle agevolazioni fiscali in favore degli enti ecclesiastici con fine di religione o culto, l’art. 7.3 Accordo 18 febbraio 1984, li equipara, agli effetti tributari, agli enti di beneficenza e istruzione (così anche r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, art. 12).


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