Sono enti di sviluppo agricolo pubblici strumentali nati, negli anni Sessanta, dalla trasformazione degli enti di sviluppo agricolo di riforma fondiaria ed ora dipendenti dalle regioni. Con la l. 30 aprile 1976 n. 386, lo Stato ha dettato norme di principio relative ai compiti e all’organizzazione degli enti di sviluppo agricolo. Ad essi è affidato un ruolo prevalentemente tecnico e, a volte, imprenditoriale nell’esecuzione di piani e programmi regionali di sviluppo agricolo. In particolare, essi svolgono funzioni di organismo fondiario della regione e provvedono alle operazioni di riordino e ricomposizione fondiaria. Spetta alle regioni disciplinare la nomina del presidente e la composizione del consiglio di amministrazione che deve, comunque, essere, per metà , espressione delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.
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